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Sentenza

Sentenza n. 642/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale del Comune di Crotone Settore 4 – Governo del Territorio – n. 541 del 4 aprile 2022 e della nota del Comune di Crotone prot. n. 0032724 del 3 maggio 2022; nonché per l'accertamento - in via principale, dell'avvenuta presa in carico, da parte del Comune di Crotone, per effetto delle convenzioni urbanistiche del 23 novembre 1995 e del 21 marzo 2002, delle reti di adduzione dell’acqua potabile e di raccolta fognaria implementate nella parte sottostante della strada di penetrazione principale della lottizzazione, a far data dal collaudo tecnico amministrativo del 22 ottobre 2002; - in via subordinata, dell'obbligo del Comune di Crotone di prendere in carico e acquisire al proprio patrimonio indisponibile, anche ove occorra con sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., le dette opere di urbanizzazione primaria realizzate nell'ambito del piano di lottizzazione; - comunque, ed in entrambe le superiori ipotesi, dell'obbligo del Comune di Crotone di assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione ed al controllo delle predette opere di urbanizzazione primaria, eseguendone i lavori e le opere necessari; nonché per la condanna del Comune di Crotone a porre in essere gli atti ed i provvedimenti occorrenti e necessari per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalle richiamate convenzioni urbanistiche, anche, e qualora occorresse, con la nomina di un Commissario ad acta; nonché con istanza ex art. 116 c.p.a. nel ricorso R.G. n. 927 del 2022: “per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC il 11.07.2023 al Comune di Crotone, e per esso al Dirigente del Settore IV Pianificazione e Gestione del Territorio, ing. Clara Caroli, con la quale il Condominio ricorrente ha chiesto: a) “il verbale finale, con le relative risultanze, delle prove sulla rete acquedottistica dell'insediamento Casarossa prescritte dal DM LL.PP. 12.12.1985 - effettuate dal Comune di Crotone e dal concessionario della rete idrica Congesi ed in contraddittorio del legale rappresentante del Condominio ricorrente - a partire dal 29.06.2022 al 04.10.2022”; b) “le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale a seguito delle dette prove per come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 541 del 04.04.2022 ai fini della presa in carico della rete acquedottistica al patrimonio comunale”; per l'accertamento del diritto del ricorrente ad esercitare il diritto di accesso alla documentazione specificata nella istanza sopra menzionata; e per la condanna a carico del Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., all'esibizione ai sensi dell'art. 116 C.P.A. dei documenti richiesti”; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal “Condominio Insediamento Casarossa” in data 8 febbraio 2024: - del provvedimento prot. n. 96408 del 14 novembre 2023 nella parte in cui il Comune di Crotone, previo “reperimento, a seguito di ricerche effettuate presso gli uffici e negli archivi, del verbale finale di verifica tecnica della rete idrica interna al Villaggio Casarossa” ed espresso e diretto richiamo e rinvio ad esso, ha dichiarato il diniego ad “acquisire al suo patrimonio la rete acquedottistica”; nonché di “non aver dato seguito ad alcun provvedimento previsto dalla determina dirigenziale n. 541 del 4.4.2022”.

Giustizia amministrativa202200927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale comunale n. 541 del 4 aprile 2022, nota comunale del 3 maggio 2022 e, con motivi aggiunti, nota del 14 novembre 2023, relative alla mancata acquisizione della rete acquedottistica della lottizzazione Casarossa; nel corso del giudizio è intervenuta la determinazione n. 3626 del 12 dicembre 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il condominio ha impugnato la determinazione con cui il Comune aveva subordinato l'acquisizione della rete acquedottistica della lottizzazione a una verifica tecnica e, successivamente, il diniego di acquisizione adottato a seguito dell'esito negativo delle verifiche del 2022. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; la violazione delle convenzioni urbanistiche del 1995 e del 2002, sostenendo che i collaudi del 2002 e del 2009 avessero già comportato l'acquisizione della rete al patrimonio comunale e il trasferimento al Comune degli oneri manutentivi; l'illegittimità del rinvio dell'acquisizione e della richiesta di ulteriori prove, in ragione della funzionalità sostanziale delle opere; la violazione dell'art. 199 del d.P.R. n. 554/1999, per il carattere definitivo del collaudo del 2002; nonché l'intervenuta prescrizione decennale degli eventuali obblighi residui della società lottizzante. Sono state inoltre proposte domande di accertamento dell'avvenuta presa in carico o dell'obbligo comunale di acquisizione e di assunzione degli oneri di manutenzione, anche mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Nel corso del giudizio il condominio ha altresì promosso un'istanza ex art. 116 c.p.a. per ottenere gli atti relativi alle verifiche tecniche sulla rete.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari del Comune relative alla rappresentanza del condominio e alla tardività o inammissibilità delle domande. Ha rilevato che la determinazione dirigenziale n. 3626 del 12 dicembre 2024 ha disposto l'acquisizione della rete acquedottistica al patrimonio comunale, riconoscendone la conformità tecnica, e ha integralmente sostituito gli atti impugnati, soddisfacendo il nucleo essenziale della pretesa del condominio quanto al trasferimento della titolarità della rete. La precedente domanda di accesso era già stata dichiarata cessata, poiché il verbale delle prove tecniche era stato depositato in giudizio. Il Collegio ha ritenuto superflua la verificazione richiesta, reputando esaustivi gli elementi già acquisiti. Ha inoltre precisato che l'acquisizione della rete, quale conseguenza della titolarità comunale del bene e della sua destinazione alla gestione di un servizio pubblico, comporta il trasferimento al Comune degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La parte ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; il giudice non ha esaminato il motivo per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 199 d.P.R. 554/1999

    La parte ricorrente ha invocato il carattere definitivo del collaudo delle opere del 2002; il giudice non ha esaminato il motivo per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 31 c.p.a.

    Il Comune ne ha richiamato la disciplina per sostenere la tardività dell'azione avverso il silenzio; l'eccezione non è stata esaminata.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato utilizzato per la domanda di accesso agli atti relativi alle verifiche tecniche; tale domanda era stata già definita con cessazione della materia del contendere a seguito del deposito del verbale in giudizio.

  • art. 117 c.p.a.

    Il Comune lo ha richiamato per eccepire la tardività o inammissibilità della domanda avverso il silenzio; l'eccezione non è stata esaminata.

  • art. 2932 c.c.

    La parte ricorrente ne ha prospettato l'applicazione per ottenere, ove necessario, una sentenza costitutiva dell'obbligo di acquisizione delle opere; la domanda non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • L'adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento che sostituisca integralmente gli atti impugnati e soddisfi il nucleo essenziale della pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere sulle domande di annullamento.
  • Quando opere di urbanizzazione primaria siano regolarmente eseguite e acquisite al patrimonio comunale, la titolarità pubblica comporta il trasferimento al Comune degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto le opere sono funzionali alla gestione di servizi pubblici nell'interesse generale della collettività.
  • Una volta acquisiti al fascicolo elementi documentali sufficienti a dimostrare l'acquisizione e la funzionalità delle opere, è superfluo disporre una verificazione richiesta dalla parte.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPatrimonio e alienazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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