Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37181/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari, motivata dalle gravi condizioni di salute della moglie che le impedirebbero di accudire i figli minori, e in subordine per un presunto affievolimento delle esigenze cautelari. Lamentava violazione di norme di diritto e vizio di motivazione per non aver disposto una perizia sullo stato di salute della moglie, deducendo che i rilievi del Tribunale si fondavano su accertamenti istruttori erronei e su elementi (tra cui la vendita del farmaco senza prescrizione) inidonei a escludere la patologia, nonché un errore nella qualificazione della condanna (art. 74 d.P.R. 309/1990, primo vs secondo comma).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva esaminato cartelle cliniche, dichiarazioni di medici di base e altri elementi, escludendo l'assoluta impossibilità della coniuge di prestare assistenza ai figli. Ha ribadito che la nomina del perito ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. è obbligatoria solo se sussiste un apprezzabile "fumus" (chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario) non emerso nel caso. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha confermato la motivazione che richiamava la condanna di elevata entità, il periodo di latitanza e la natura dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen. e art. 1, comma 64, l. n. 103/2017).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che indica le ipotesi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare le censure dedotte (lett. b ed e) - violazione di legge e vizio di motivazione).

  • art. 299 cod. proc. pen.

    "accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato" (art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.)

    La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice dell'appello cautelare può disporre accertamenti sanitari anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento, ma la nomina del perito è richiesta solo se sussiste un apprezzabile "fumus" (chiara diagnosi di incompatibilità con la detenzione o impossibilità di cure in carcere).

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme di riferimento per le censure relative alla motivazione delle misure cautelari; la Corte non ha ravvisato violazione nel caso concreto.

  • art. 275, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio di violazione di legge dedotto.

  • art. 31, comma 2 Cost.

    Richiesto dal ricorrente come parametro costituzionale in relazione alla tutela dei minori; la Corte non ha ritenuto che avesse subito lesione che giustificasse l'accoglimento del ricorso.

  • Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 3 co. 1

    Invocata per la tutela dei minori; la Corte ha ritenuto che l'istruttoria e la motivazione del Tribunale fossero sufficienti per valutare la situazione familiare.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 24 co. 2

    Richiamata a supporto delle censure sulla protezione dei diritti dei minori; non ha modificato l'esito del controllo di legittimità.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti; la Corte osserva che il Tribunale aveva richiamato la grave condanna a carico del ricorrente per fatti di spaccio, elemento rilevante per la permanenza delle esigenze cautelari, indipendentemente dalla precisa qualificazione tra primo o secondo comma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali per i ricorrenti i cui ricorsi siano inammissibili; applicata dalla Corte per irrogare le spese al ricorrente.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    Consente, in particolare casi, di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando un versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la Corte dispone l'inoltro degli atti per gli adempimenti consequenziali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale 'colpa' nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa tale da impedire la applicazione della sanzione equitativamente determinata.

Massime di principio

  • La nomina di un perito sanitario in sede di appello cautelare (art. 299 co. 4-ter) è obbligatoria solo se sussiste un apprezzabile "fumus" di incompatibilità con il regime carcerario (chiara diagnosi o condizione tale da non consentire cure adeguate in carcere).
  • Il giudice del riesame può basare la decisione su una valutazione complessiva degli elementi istruttori (cartelle cliniche, dichiarazioni mediche, assenza di terapie psichiatriche continuative) e non è tenuto a nominare perito come automatismo ogni qualvolta il ricorrente lo richieda.
  • In cassazione contro provvedimenti cautelari sono ammissibili soltanto censure di violazione di specifiche norme di legge o di manifesta illogicità della motivazione; il mero dissenso o una diversa valutazione dei fatti non giustificano l'accoglimento.
  • La gravità della condanna, il periodo di latitanza e la natura dei fatti rappresentano elementi rilevanti per ritenere sussistenti le esigenze cautelari anche dopo il processo di primo grado.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende, anche aumentate in via equitativa se previsto dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.