Sentenza del 13/10/2021 n. 4550 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Prova dell'avvenuta notifica della documentazione necessaria a respingere in ricorso - Deposito per la prima volta in appello - Ammissibilità - Sussiste - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ammissibile la prova dell'avvenuta notifica anche se prodotta per la prima volta in appello: l'art. 58 del d.lgs. 546/1992 consente all'Ufficio di depositare in sede appellate la documentazione necessaria a respingere il ricorso. Tuttavia la possibilità di produrre i documenti in appello non esclude le conseguenze processuali (in particolare in ordine alle spese) relative al comportamento tenuto in primo grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla mancata produzione in primo grado, da parte dell'Ufficio, della documentazione atta a dimostrare l'avvenuta notifica dell'avviso bonario; la questione è se tale documentazione possa essere depositata per la prima volta in sede di appello e se tale produzione sia ammissibile per respingere il ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 58
L'art. 58 consente all'Amministrazione resistente di produrre in sede d'appello la documentazione necessaria a respingere il ricorso; tale norma autorizza quindi l'integrazione probatoria in grado d'appello, pur lasciando impregiudicate le valutazioni sulle conseguenze processuali per il primo grado (es. condanna alle spese).
Massime di principio
- La documentazione atta a provare la notifica di atti (es. avviso bonario) può essere prodotta per la prima volta in appello dall'Ufficio e ritenuta ammissibile ai fini del decidere.
- L'ammissione della prova in appello non cancella eventuali effetti sanzionatori o di condanna alle spese derivanti dal comportamento processuale in primo grado: il giudice può tenerne conto in sede di liquidazione delle spese.
- Il contribuente dovrebbe opporre tempestive contestazioni sull'attendibilità della documentazione prodotta in appello (es. eccezioni di mancata prova, irregolarità nella notifica) perché il giudice valuterà la prova complessivamente.
- Se la produzione tardiva arreca pregiudizio procedurale al ricorrente, il giudice può valutare misure compensative (es. riapertura istruttoria limitata) o limitarne l'efficacia probatoria, secondo criteri di equilibrio processuale.
- Per evitare rischi, l'Ufficio dovrebbe comunque produrre nei termini disponibili tutte le prove rilevanti già in primo grado, ma la norma tutela la possibilità di integrare la prova in appello quando necessario per respingere il ricorso.
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