Sentenza n. 8065/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, a) del decreto del direttore del Dipartimento Salute n. 52 della Regione Marche – Giunta regionale - del 14 dicembre 2022 “di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 e relativi allegati, ivi incluso il “Documento Istruttorio” e l’ Allegato A - Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano. (doc. 1); b) della nota prot. n. 1407128/R_MARCHE/GRM/SALU/P del 14 novembre 2022 avente per oggetto: "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015" (doc. 2); b) della nota recante “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022”, prot. n. 0013906|14/12/2022|R_MARCHE|ARS|ASF|P, del 14 dicembre 2022 (doc. 3); c) della email del 13.12.2022 con prot 13779/ASF/ASF/A dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche (non conosciuta) (doc. 4); d) della nota recante “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022. ai sensi della Legge 241/1990”, prot. 0000836|12/01/2023|R_MARCHE|ARS|ASF|P del 12 gennaio 2022 (doc. 5)”; e) ove occorrer possa, della Determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019 (doc. 6), con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022 (doc. 7); della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019 (doc. 8); Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019 (doc. 10); Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019 (doc. 11); f) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Regione Marche di attribuzione alla ricorrente della quota di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti regionali e gli atti presupposti relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento anche in via cautelare. Il testo non riporta in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato, il 3 gennaio 2026, la quota pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, avvalendosi del meccanismo previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso la Regione Veneto, costituitasi per errore. Ha poi rilevato che il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale collegata all'obbligo di pagamento. Poiché il pagamento consente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso — l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, anziché l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento — il Tribunale ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando l'esito non come cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice per gli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale base dei provvedimenti regionali e provinciali impugnati e degli adempimenti di accertamento del versamento.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono gli obblighi assolti mediante il versamento della quota ridotta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta e il pagamento è stato integralmente eseguito, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione diretta all'annullamento degli atti impositivi.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere quando la disciplina sopravvenuta attribuisce al ricorrente un'utilità diversa da quella perseguita con la domanda originaria: l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto non equivale all'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento.
- L'integrale versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina speciale non soltanto estingue l'obbligazione relativa agli anni considerati, ma preclude anche ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione delle somme.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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