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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30050/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato definitivamente per plurimi reati, tra cui omicidio, che in sede esecutiva ha ottenuto la riduzione di un ulteriore sesto della pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., dopo che nel giudizio di rinvio era stata esclusa la preclusione al rito abbreviato derivante dall'originaria contestazione di aggravanti tali da comportare l'ergastolo. Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sostenendo, in sintesi, che il beneficio premiale non sarebbe applicabile oltre il primo grado di giudizio e comunque non dopo un articolato percorso con appello e cassazione; che la norma, per lettera, sistematica e finalità, si riferirebbe solo alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado; che il rinvio contenuto nell'art. 438, comma 6-ter, al solo art. 442, comma 2, escluderebbe il comma 2-bis; e che, se si volesse superare il tenore letterale, occorrerebbe sollevare questione di legittimità costituzionale. La difesa del condannato ha contrastato il ricorso anche con eccezioni processuali, ma la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze e ha respinto il ricorso nel merito, confermando la riduzione di pena in sede esecutiva.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo corretta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva concesso al condannato l'ulteriore riduzione di un sesto della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha affermato che il beneficio premiale spetta anche quando l'imputato non abbia potuto accedere sin dall'inizio al rito abbreviato per una contestazione accusatoria che lo impediva, ma possa farlo solo all'esito del giudizio di rinvio in cui vengono eliminate le aggravanti ostative; in tal caso, se dopo la condanna in rinvio egli non propone l'unico mezzo di impugnazione ancora esperibile, realizza l'effetto deflattivo richiesto dalla norma e ha diritto all'ulteriore sconto di pena. La Corte ha inoltre escluso l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale per vizi di forma del deposito, ritenendo sufficiente la certa provenienza dell'atto dall'ufficio legittimato.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    la mancata proposizione dell'impugnazione contro la sentenza di condanna, quando il condannato si trova solo in un momento successivo nella condizione di accedere al rito abbreviato, consente in sede esecutiva l'ulteriore riduzione di un sesto della pena; il presupposto è l'effetto deflattivo concretamente realizzato dalla rinuncia all'impugnazione

  • art. 438, comma 1-bis, c.p.p.

    esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo; nel caso concreto la preclusione è venuta meno solo dopo l'annullamento delle aggravanti

  • art. 438, comma 6-ter, c.p.p.

    la norma sul recupero del rito abbreviato e della relativa diminuzione di pena è letta in modo da consentire, nei casi analoghi in cui l'accesso al rito divenga possibile solo successivamente, il riconoscimento di tutti i benefici compatibili con la fase processuale raggiunta

  • art. 676 c.p.p.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere sull'applicazione del beneficio premiale in fase esecutiva

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    il provvedimento del giudice dell'esecuzione può essere oggetto di opposizione, non di ordinaria impugnazione

  • art. 127 c.p.p.

    la decisione sul punto processuale può essere assunta in camera di consiglio con partecipazione delle parti

  • art. 177 c.p.p.

    vale il principio di tassatività delle nullità, escludendo nullità non previste dalla legge

  • art. 581 c.p.p.

    le forme tipiche dell'impugnazione non si applicano all'opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 582 c.p.p.

    le formalità di presentazione dell'impugnazione rilevano solo se generano concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto; non è causa di inammissibilità la mancata indicazione della persona fisica che deposita l'atto quando la provenienza dall'ufficio è certa

  • art. 583 c.p.p.

    richiamato solo nel contesto delle forme di presentazione dell'impugnazione, ritenute inapplicabili all'opposizione

  • art. 591 c.p.p.

    l'inammissibilità per violazione delle forme di impugnazione è esclusa quando non vi sia incertezza sulla provenienza dell'atto dal soggetto titolare del diritto

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    richiamato nel contesto del provvedimento del consigliere delegato alla trasmissione degli atti

  • art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022

    consente ancora il deposito cartaceo presso determinate autorità giudiziarie nel regime transitorio

  • art. 175 c.p.p.

    richiamato come ipotesi di restituzione nel termine nella giurisprudenza comparata esaminata dalla Corte

  • art. 3 Cost.

    richiamato a sostegno di un'interpretazione che eviti disparità di trattamento tra imputati

  • art. 24 Cost.

    invocato per garantire il diritto di difesa e l'accesso ai riti premiali

  • art. 27 Cost.

    richiamato in relazione alla finalità rieducativa e al trattamento non irragionevolmente deteriore

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla coerenza del sistema delle impugnazioni

Massime di principio

  • Il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto previsto per il mancato esperimento dell'impugnazione contro la sentenza di condanna può applicarsi anche quando l'accesso al rito abbreviato sia divenuto possibile solo in una fase successiva, purché il condannato sia poi effettivamente posto nelle condizioni di rinunciare all'ulteriore impugnazione e realizzi così l'effetto deflattivo perseguito dalla norma.
  • Quando, per ragioni non imputabili alla scelta processuale dell'imputato, la contestazione originaria precludeva il rito abbreviato e tale preclusione viene eliminata solo all'esito del giudizio di rinvio, il condannato deve poter beneficiare non solo della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato, ma anche dell'ulteriore sconto di pena in esecuzione, se non propone impugnazione contro la sentenza di condanna.
  • L'interpretazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. deve essere orientata alla ratio deflattiva e al principio di parità di trattamento: non è ragionevole discriminare il condannato che abbia potuto accedere al rito abbreviato solo per effetto di un successivo sviluppo processuale rispetto a chi vi abbia potuto accedere sin dall'inizio.
  • Il richiamo dell'art. 438, comma 6-ter, alla sola riduzione di cui all'art. 442, comma 2, non esclude, nei casi in cui il beneficio premiale divenga concretamente utilizzabile solo in fase successiva, l'applicazione anche del comma 2-bis, perché le due disposizioni operano su piani diversi: cognizione la prima, esecuzione la seconda.
  • Nel sistema delle opposizioni ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, la legittima provenienza dell'atto dall'ufficio titolare del diritto a proporlo è sufficiente; la mancata indicazione della persona fisica che materialmente deposita l'atto non determina inammissibilità se non genera incertezza sulla provenienza dell'impugnazione/opposizione.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniMisure alternative
RamiReati contro la fede pubblicaReati contro la PAProcesso penaleEsecuzione penale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reato

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