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Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 114/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.05.2024.

Giustizia amministrativa202501128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per tre annualità, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la Carta Docenti per tre annualità, oltre agli interessi. Ha precisato che non era oggetto di ottemperanza la statuizione relativa alle spese del precedente giudizio. La sentenza era stata notificata al domicilio reale dell’amministrazione debitrice ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione spontanea. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento spontaneo. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta già nominato nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, o in un funzionario delegato, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e autorizza il giudice amministrativo a impartire le prescrizioni necessarie, nominando anche un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’amministrazione rimasta inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato, purché siano comprovati il giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo.
  • Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda entro un termine assegnato, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento alla persistente inadempienza dell’amministrazione e all’istanza della parte interessata.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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