Cassazione Penale, Sentenza n. 36926/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 per aver portato fuori casa un coltello a serramanico nascosto nel calzino, rinvenuto dopo perquisizione personale in ospedale. Dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato una prima sentenza per carenza motivazionale circa la non applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), il Tribunale di Caltagirone, nel secondo giudizio, confermava la condanna e ne negava l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente impugnava in cassazione deducendo errata applicazione dell'art. 131-bis e dell'art. 4 L. n. 110/1975 per l'insussistenza dell'abitualità e la lieve entità dell'offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato ragioni concrete e specifiche per cui il Tribunale avrebbe dovuto concedere il beneficio dell'art. 131-bis e non ha confutato in modo articolato la motivazione, che invece il Tribunale aveva reso in modo preciso, esaustivo e coerente (tenendo conto dei precedenti e della capacità a delinquere). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, legge n. 110 del 1975
Norma che vieta e sanziona il porto di armi od oggetti atti ad offendere; applicata per il porto del coltello a serramanico rinvenuto sull'imputato.
art. 131-bis, codice penale
Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiede una valutazione concreta e bilanciata di tutte le peculiarità fattuali, compresi profili oggettivi e soggettivi (es. non abitualità del comportamento).
art. 133, comma 2, codice penale
Richiama l'obbligo del giudice di valutare, nella determinazione della pena, elementi come i precedenti e la capacità a delinquere; il Tribunale ha utilizzato tali criteri per motivare il rifiuto del beneficio.
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulato in termini generici senza specifiche censure di diritto o argomentazioni concrete.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione caso per caso: non esiste una soglia astratta di 'tenuità', ma occorre bilanciare gravità dell'offesa, modalità, conseguenze, contesto e profilo soggettivo dell'autore.
- Per ottenere il beneficio della tenuità è rilevante l'assenza di abitualità del comportamento: precedenti penali, capacità a delinquere e comportamento personale possono giustificare il diniego anche per fatti di apparente lieve entità.
- In sede di impugnazione in Cassazione non sono ammesse censure generiche: il ricorso deve indicare specificamente gli errori di diritto o i punti della motivazione che si ritengono illogici o contraddittori, con riferimenti concreti ai fatti e alla motivazione impugnata.
- Il giudice di merito deve motivare compiutamente la scelta di concedere o negare il beneficio ex art. 131-bis, esponendo le ragioni concrete e l'equilibrio valutativo tra elementi oggettivi e soggettivi affinché la decisione sia sindacabile in sede di legittimità.
- La presenza di elementi personali sfavorevoli (preesistenze, capacità a delinquere) aumenta la probabilità di esclusione della causa di non punibilità anche per illeciti formalmente di modesta gravità.
- Chi intende ottenere dall'applicazione dell'art. 131-bis deve documentare e argomentare dettagliatamente la specifica lieve offensività dell'atto e la mancanza di pericolosità sociale, confrontandosi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
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