Sentenza del 20/04/2015 n. 848 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contestazione di violazioni - deduzioni difensive - omessa motivazione in replica - termine di un anno - decadenza dal potere sanzionatorio - consegue Cessione in beni in conto visione - termine - omessa regolarizzazione - omessa fatturazione - recupero d'imposta - consegue. Operazioni soggettivamente inesistenti - ignoranza incolpevole della frode - dimostrazione - spetta al contribuente. Società interposta - ignoranza incolpevole - dimostrazione - pluralità di rapporti commerciali dell'interposta - sufficienza - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il recupero IVA e le sanzioni derivanti dall’omessa regolarizzazione e fatturazione di vetture cedute in conto visione e dalla contestazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Ha inoltre dedotto l’inefficacia o la decadenza del potere sanzionatorio, sostenendo che l’Amministrazione non avesse replicato entro un anno alle osservazioni difensive presentate ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.lgs. 472/1997. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, ha sostenuto la propria ignoranza incolpevole della frode e l’effettiva operatività della società interposta, anche in ragione della pluralità dei suoi rapporti commerciali.
La decisione
La contestazione relativa alle sanzioni è stata accolta nei limiti in cui l’Amministrazione non abbia replicato alle deduzioni difensive entro il termine annuale previsto dalla legge e non abbia dimostrato di avere già revocato in autotutela l’atto di contestazione; in tal caso l’Amministrazione decade dal potere sanzionatorio. È stato tuttavia confermato che la mancata restituzione delle vetture cedute in conto visione impone al cedente di regolarizzare l’operazione ai fini IVA, mediante fatturazione e successivi adempimenti, oppure mediante gli strumenti previsti dall’art. 53 del D.P.R. 633/1972. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’ignoranza incolpevole della frode grava sul contribuente; tale prova può essere fornita dimostrando la concreta e diffusa operatività della società interposta, inclusi i rapporti con numerosi imprenditori e privati.
Norme richiamate
Art. 16, comma 4, D.lgs. 472/1997
deduzioni difensive e termine di un anno per la replica dell’Amministrazione
Se l’Amministrazione non replica alle osservazioni del contribuente entro un anno e non dimostra di avere già revocato in autotutela l’atto di contestazione, può decadere dal potere di irrogare le sanzioni.
Art. 53, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972
In caso di mancata restituzione dei beni ceduti in conto visione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione fiscale dell’operazione secondo le modalità previste dalla disciplina IVA, ferma la necessità di documentare l’evento e le conseguenti perdite o variazioni.
Massime di principio
- Il contribuente deve verificare attentamente il rispetto dei termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta a esaminare e riscontrare le deduzioni difensive; l’inerzia può determinare la decadenza dal potere sanzionatorio.
- La mancata restituzione di beni ceduti in conto visione non esclude gli obblighi IVA: il cedente deve regolarizzare tempestivamente l’operazione e conservare adeguata documentazione dell’inadempimento del cliente.
- In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente deve dimostrare di avere adottato un comportamento diligente e di non poter ragionevolmente conoscere la frode; la mera contestazione dell’assenza di consapevolezza non è sufficiente.
- La pluralità e la normalità dei rapporti commerciali intrattenuti dalla società interposta con altri operatori possono costituire elementi idonei a dimostrare l’apparenza di effettiva operatività e, quindi, l’ignoranza incolpevole del contribuente.
- La valutazione della buona fede deve essere concreta e complessiva, considerando gli elementi disponibili al momento dell’operazione e non soltanto l’eventuale irregolarità successivamente accertata.
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