Ordinanza n. 3925/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della sentenza n. -OMISSIS- del 3.07.2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 4886 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza che aveva accolto l’azione di accesso, ma aveva disposto la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (istante per correzione)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario la parte privata aveva chiesto l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione prodotta dai controinteressati in una domanda di partecipazione, relativa ai titoli di riserva in forza dei quali erano stati inseriti nella graduatoria quali vincitori, nonché l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione. La sentenza aveva accolto il ricorso e condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori, ma non aveva inserito la richiesta distrazione delle spese in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari. La parte ha quindi chiesto la correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo che l’omessa distrazione delle spese costituisse un mero errore materiale emendabile con la procedura prevista dall’art. 86 c.p.a. Ha quindi disposto che il dispositivo della sentenza originaria fosse letto nel senso che la condanna del Ministero alla refusione delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, operasse in favore della parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese della fase di correzione.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
La procedura di correzione è utilizzabile per emendare l’omessa distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari quando la relativa richiesta era stata formulata nel ricorso e l’omissione è riconducibile a mero errore materiale.
art. 86 c.p.a.
A seguito della correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dalla disposizione.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L’omessa distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. quando la richiesta di distrazione sia stata espressamente formulata nel ricorso e risulti coerente con la condanna alle spese pronunciata nella sentenza.
- La correzione dell’errore materiale non modifica la decisione sostanziale sulla condanna alle spese né il relativo importo, ma precisa il soggetto in favore del quale la condanna deve essere eseguita, ossia la parte ricorrente e, per essa, i difensori dichiaratisi antistatari.
- Nella fase di correzione di errore materiale non devono essere liquidate spese quando il giudice ritenga di non dover disporre nulla al riguardo.
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