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Sentenza

Sentenza n. 533/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento ​dell’ordinanza balneare n. 75\26 emessa in data 15\5\26 dal Comune di Bagnara Calabra, limitatamente all’art. 3 ove prevede il divieto di “condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio dalle ore 08:00 alle ore 19:00, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio” sulle spiagge libere del territorio comunale.​

Giustizia amministrativa202600274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza balneare comunale, limitatamente al divieto di condurre o far permanere animali sulle spiagge libere dalle ore 08:00 alle ore 19:00, salvo cani guida e cani da salvataggio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (associazione)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato l'art. 3 dell'ordinanza balneare comunale, deducendo l'illegittimità del divieto generalizzato di condurre o far permanere qualsiasi animale sulle spiagge libere, anche se munito di guinzaglio o museruola, con le sole eccezioni previste per i cani guida e per i cani brevettati da salvataggio. Nel corso del giudizio il Comune ha modificato in autotutela la disposizione con una nuova ordinanza, introducendo una disciplina volta a contemperare l'interesse all'ambiente, all'ordine e alla quiete pubblica con l'interesse alla protezione degli animali e dei loro proprietari. L'associazione ha quindi dichiarato integralmente soddisfatto il proprio interesse e chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha inoltre verificato, a seguito di apposita ordinanza istruttoria, l'avvenuta notificazione del ricorso al Comune.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la modifica in autotutela della disposizione impugnata avesse integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente. Le spese di lite sono state dichiarate non ripetibili, salvo il contributo unificato, posto a carico del Comune e a favore dello Stato. È stata confermata in via definitiva l'ammissione dell'associazione al patrocinio a spese dello Stato. Il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.417,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato utilizzato per assegnare alla ricorrente un termine per depositare memorie e documentazione comprovante la notificazione del ricorso.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Ha imposto la riduzione della metà del compenso professionale liquidato per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione modifica o ritira l'atto impugnato in modo da soddisfare integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
  • Quando l'amministrazione modifica in autotutela l'atto impugnato e il ricorrente dichiara integralmente soddisfatto il proprio interesse, il giudice può definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i vizi originariamente dedotti.
  • La mancata iniziale disponibilità in atti della prova della notificazione del ricorso può essere verificata mediante un'apposita richiesta istruttoria alla parte, cui è assegnato un termine per depositare la relativa documentazione.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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