Cassazione Civile, Ordinanza n. 05694/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un avvocato aveva agito contro una società e contro il soggetto che avrebbe tratto utilità dall’operazione per ottenere il compenso per l’attività professionale svolta nella definizione dei rapporti con i creditori di una società e nella liberazione di un capannone industriale da trascrizioni e iscrizioni, immobile poi acquistato dal resistente. Il professionista sosteneva che l’incarico gli fosse stato conferito anche dal resistente, direttamente o tramite un intermediario, senza necessità di forma scritta perché già esistevano rapporti fiduciari pregressi. Il tribunale aveva accolto la domanda solo verso la società e l’aveva rigettata verso il resistente per difetto di prova del conferimento dell’incarico. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione delle norme sul mandato, sulla rappresentanza, sull’onere della prova e sulla confessione; erronea valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, sostenendo che la corte territoriale non avesse adeguatamente valutato la prova del conferimento dell’incarico e il valore indiziario della documentazione e delle dichiarazioni raccolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sulla mancata prova del conferimento dell’incarico da parte del resistente all’intermediario, a fronte della contestazione del resistente stesso, e che la mera dichiarazione dell’intermediario non era sufficiente, anche perché questi aveva interesse alla propria versione dei fatti. Gli altri motivi sono stati considerati, nella sostanza, richieste di nuova valutazione delle prove testimoniali e indiziarie, attività preclusa al giudice di legittimità. È stata inoltre esclusa la denuncia di motivazione apparente, poiché la corte di merito aveva effettivamente argomentato la valutazione probatoria, rispettando il minimo costituzionale della motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1703 e ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la disciplina del mandato e la distinzione tra rapporto interno e rapporto esterno; la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione, rilevando invece il difetto di prova del conferimento dell’incarico.
artt. 1388 e ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di rappresentanza e contemplatio domini; la Corte ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la verifica in concreto della prova del conferimento dell’incarico.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha confermato che gravava sul professionista la prova del conferimento dell’incarico da parte del resistente.
art. 2730 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato un errore della sentenza impugnata nella valutazione del materiale probatorio.
artt. 2727 e ss. c.c.
Richiamati in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso che la rivalutazione delle presunzioni potesse essere compiuta in cassazione.
art. 2733 c.c.
Richiamato dal ricorrente; non è stato ritenuto decisivo ai fini del superamento della valutazione probatoria del giudice di merito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione d’appello conteneva una motivazione sufficiente.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione; la Corte ha ritenuto che tale soglia fosse stata rispettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la doglianza mira in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento di testimonianze, documenti e presunzioni compiuto dal giudice di merito.
- Quando il resistente contesta il conferimento dell’incarico professionale, incombe sul professionista l’onere di provare il titolo del proprio credito; la mera dichiarazione del soggetto intermediario o interessato non basta, se non è sorretta da ulteriori elementi univoci.
- La denuncia di motivazione apparente o mancante è infondata se la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito per valutare le prove e per escluderne la sufficienza; il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non confuta il passaggio decisivo su cui si fonda il rigetto della domanda, è destinato a essere respinto.
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