Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13925/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la genericità delle doglianze e la loro natura meramente fattuale, non consentita in sede di legittimità. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 24/04/2024. Dal testo emerge che la vicenda riguarda l'impossessamento di documenti custoditi all'interno di un'autovettura, la scoperta da parte di terzi, il tentativo di fuga dell'imputato e una reazione che avrebbe cagionato lesioni a una persona indicata come Cretto, con referto di quattro giorni. Il ricorrente ha però riprodotto in cassazione le stesse censure già sollevate in appello, formulate in fatto e non proponibili in sede di legittimità, senza confutare in modo autonomo e argomentato la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta congrua e priva di vizi logico-giuridici. In particolare, non si è confrontato con il passaggio motivazionale relativo alla reazione dell'imputato dopo la scoperta del fatto, segmento ritenuto già di per sé idoneo a integrare la fattispecie contestata anche sotto il profilo del coefficiente psicologico.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.p.

    richiamato implicitamente solo per la disciplina dell'inammissibilità del ricorso? no, nel testo non è citato espressamente; quindi non ricavabile con certezza.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, anche se il riferimento testuale non è esplicitato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente fattuali che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello, senza una specifica confutazione della motivazione impugnata.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici, salvo che il ricorrente deduca specifici profili di illogicità o contraddizione.
  • È inammissibile il ricorso che ometta di confrontarsi con un autonomo segmento motivazionale decisivo, specie se tale segmento è da solo idoneo a sostenere l'affermazione di responsabilità, anche quanto al dolo o al necessario coefficiente psicologico.
  • La genericità del ricorso, quando non consente un effettivo controllo critico sulla decisione impugnata, comporta la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.