Sentenza del 07/07/2017 n. 656 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Assistenza e rappresentanza - Legittimazione ad agire da parte dell'amministratore di società estinta - Non ricorre - Inammissibilità dell'impugnazione - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. La persona fisica non poteva rappresentare processualmente la società dopo la sua estinzione; di conseguenza, sono risultati inammissibili sia il ricorso introduttivo sia il successivo appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso introduttivo e il successivo appello sono stati proposti da un soggetto che si qualificava come rappresentante legale di una società a responsabilità limitata già estinta. Poiché l'estinzione della società determina il venir meno della sua capacità e legittimazione processuale, l'ex amministratore non può agire in giudizio in nome e per conto della società estinta, salvo che faccia valere una propria posizione giuridica personale.
Massime di principio
- Una società a responsabilità limitata estinta non può essere rappresentata in giudizio dal suo ex amministratore, perché viene meno la sua capacità e legittimazione processuale.
- Gli atti processuali proposti in nome di una società già estinta sono normalmente inammissibili per difetto di legittimazione ad agire.
- L'ex amministratore può eventualmente agire solo per far valere un diritto proprio e personale, non per rappresentare la società estinta.
- Prima di proporre un ricorso o un appello è necessario verificare l'esistenza giuridica della società e la permanenza dei poteri rappresentativi del soggetto che agisce.
- La prosecuzione o la nuova proposizione del giudizio deve essere valutata considerando i successori nei rapporti della società estinta, come gli ex soci, oppure il soggetto titolare personale del diritto controverso.
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