Cassazione Penale, Ordinanza n. 26129/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna per furto in abitazione pronunciata nei precedenti gradi di giudizio. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca per furto in abitazione. Con l'unico motivo denunciava violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nel furto semplice e non nel furto in abitazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico perché meramente riproduttivo delle censure già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto la doglianza manifestamente infondata, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il furto in abitazione anche la sottrazione di beni posti in aree condominiali o in spazi comunque adiacenti all'abitazione, pur non in esclusiva disponibilità della persona offesa, come nel caso della corte di pertinenza dell'abitazione, esterna ma adiacente ad essa.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La sottrazione illecita di beni mobili collocati all'interno di aree condominiali o comunque in spazi adiacenti all'abitazione può integrare il furto in abitazione, anche se tali aree non sono nella disponibilità esclusiva della persona offesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico quando si limita a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto come furto in abitazione non è esclusa dal solo dato che il bene sia sottratto in un luogo non esclusivamente nella disponibilità della persona offesa, se il luogo è comunque riconducibile alla sfera di pertinenza dell'abitazione.
- Ai fini dell'art. 624-bis c.p., rileva la collocazione del bene in un'area condominiale o pertinenziale adiacente all'abitazione, non essendo necessaria l'esclusiva disponibilità del luogo da parte del soggetto passivo.
- La manifestata infondatezza del motivo, specie quando in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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