Sentenza n. 475/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: - della determinazione n. 12/2025 del Segretario comunale di Osilo, Registro generale 1057 dell’11 novembre 2025, avente ad oggetto “Affidamento in concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della l. n. 410/2001 - degli immobili di proprietà comunale cd. “Casette - Albergo diffuso” ubicati nelle vie Montegranatico, Malaspina e Adelasia destinate ad uso turistico ricettivo. Approvazione verbali e aggiudicazione”, pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Osilo il 12 novembre 2025 al seguente link: https://egov1.halleysardegna.com/osilo/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/10/atto/G5WpNekTqUT0-A (doc. 1 Determinazione n. 12 del Segretario comunale - Registro generale 1057 dell’11.11.2025 pubblicata il 12.11.2025); - dei verbali pubblicati contestualmente alla predetta determinazione n. 12/2025 (doc. 2 - Verbale n. 1 della Commissione del 23.10.2025 h. 10.00; doc. 3 - Verbale n. 2 della Commissione del 23.10.2025 h. 11.30, entrambi pubblicati sull’Albo pretorio del Comune di Osilo il 12.11.2025 unitamente alla determina n. 12 al seguente link: https://egov1.halleysardegna.com/osilo/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/10/atto/G5WpNekTqUT0-A); - di tutti i provvedimenti direttamente collegati e collegabili, sia precedenti che successivi, relativi all’«Avviso pubblico per l’affidamento in concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della l. n. 410/2001 – degli immobili di proprietà comunale cd. “casette - albergo diffuso” ubicati nelle vie Montegranatico, Malaspina e Adelasia destinate ad uso turistico – ricettivo» del 27 settembre 2025; - nonché dello stesso «Avviso pubblico per l’affidamento in concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della l. n. 410/2001 – degli immobili di proprietà comunale cd. “casette - albergo diffuso” ubicati nelle vie Montegranatico, Malaspina e Adelasia destinate ad uso turistico – ricettivo» del 27.9.2025 e dei relativi documenti allegati (doc. 4 - Avviso per l’affidamento in concessione e relativi allegati in formato .rar - pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Osilo il 27.9.2025 al seguente link https://comune.osilo.ss.it/notizie/3433449/casette-albergo-diffuso-affidamento-concessione) anche laddove interpretato in malam partem nei confronti dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra indicati “ancorché attualmente non conosciuto” e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa completa oggetto di istanza di accesso generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs n. 33/2013 del 14.11.2025, presentata al protocollo dell’Ente al n. 17990 (doc. 5 Istanza di accesso agli atti del 14.11.2025 in formato .eml), con la quale l’odierno ricorrente ha chiesto di poter avere accesso ai seguenti documenti: a) copia del plico consegnato presso l’ufficio protocollo dell’Ente in data 9 ottobre 2025 con n. 15844 dal sottoscritto Salaris Paolo; b) copia del plico presentato presso l’ufficio protocollo dell’Ente in data 10 ottobre 2025 con prot. n. 15886 dalla società Art Service Soc. Coop. Sociale Via Pietro Canalis – 07033 Osilo (SS) rappresentata a mezzo delega dal Sig. Franco Urgeghe; istanza sulla quale l’Amministrazione resistente ha deciso di pronunciarsi con un parziale accoglimento solo in data 9.1.2026, con provvedimento protocollo n. 1224 del 21.1.2025 (doc. 6 – Provvedimento di parziale accoglimento del 9.1.2026 trasmesso via PEC il 9.1.2026 in formato .eml).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione di valorizzazione degli immobili comunali destinati ad uso turistico-ricettivo, unitamente ai verbali di gara e all’avviso pubblico; diniego parziale di accesso alla documentazione dell’offerta dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Osilo ha aggiudicato a una società cooperativa sociale la concessione di valorizzazione degli immobili comunali denominati “Casette-Albergo diffuso”. L’avviso prevedeva 70 punti per l’offerta tecnica, articolati in 40 punti per la proposta progettuale e 30 per il piano di gestione, e 30 punti per l’offerta economico-temporale, articolati in 20 punti per il canone e 10 per la durata. Il ricorrente ha ottenuto 41 punti per l’offerta tecnica e 15 per quella economico-temporale, per complessivi 56 punti, mentre l’aggiudicataria ha ottenuto 45 e 15 punti, per complessivi 60 punti. Sono stati dedotti: violazione della lex specialis, dei principi di autovincolo, imparzialità e buon andamento, travisamento, difetto di istruttoria e manifesta illogicità, per l’attribuzione di punteggi complessivi senza distinzione dei sub-punteggi e per l’utilizzo di parametri non previsti; difetto assoluto di motivazione, poiché non erano indicati i punteggi riferiti ai singoli sub-criteri; violazione della par condicio e disparità di trattamento, in relazione alla diversa valutazione delle incongruenze economiche delle offerte; violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, per la mancata attivazione del soccorso istruttorio volto a chiarire che il canone di 5.000 euro indicato nell’offerta del ricorrente come mensile era in realtà annuale; mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, ritenuta manifestamente incongrua; illegittimità del diniego parziale di accesso alla documentazione integrale dell’offerta dell’aggiudicataria; illegittimità del rigetto dell’istanza di autotutela per motivazione apparente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento. Ha rilevato anzitutto un evidente difetto di motivazione: la commissione aveva attribuito i punteggi complessivi di 41 e 45 alle offerte tecniche e il punteggio complessivo di 15 alle offerte economico-temporali, senza indicare i sub-punteggi relativi, rispettivamente, alla proposta progettuale, al piano di gestione, al canone e alla durata. Tale modalità violava le prescrizioni dell’avviso e impediva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla commissione. Il TAR ha inoltre ravvisato un difetto di istruttoria per la mancata attivazione del soccorso istruttorio: una semplice richiesta di chiarimenti avrebbe consentito di verificare, alla luce dei dati del PEF, che l’importo di 5.000 euro indicato come canone mensile era riferito annualmente. È stata invece respinta la censura relativa alla mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, poiché il canone di 150 euro mensili indicato nel PEF, pur non elevato, comportava un’entrata annua di 1.800 euro e non poteva qualificarsi come pari a zero o manifestamente incongruo; l’importo avrebbe potuto incidere, eventualmente, sul punteggio del relativo sub-criterio. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati e ordinato al Comune di riattivare e concludere la procedura previa nomina di una nuova commissione, chiamata a rivalutare le offerte alla luce dei rilievi della sentenza. È stata accolta anche la domanda di accesso: l’aggiudicataria aveva autorizzato espressamente l’ostensione integrale dei documenti e il Comune aveva opposto motivazioni generiche e stereotipate, non sufficienti a impedire l’accesso difensivo. Il Comune è stato ordinato di esibire integralmente la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. La censura contro il rigetto dell’istanza di riesame è rimasta assorbita. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alla parte ricorrente.
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
È stato invocato quale fondamento del soccorso istruttorio; il TAR ha ritenuto illegittima la mancata richiesta di chiarimenti sull’incongruenza relativa all’indicazione del canone.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
È stato richiamato in relazione ai compiti istruttori e alla mancata attivazione di un chiarimento sull’offerta del ricorrente.
art. 3 l. n. 241/1990
Il difetto di motivazione è stato ravvisato nell’omessa indicazione dei sub-punteggi e nell’impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013
È stato invocato per l’accesso civico generalizzato, ma il TAR ha accolto la domanda di ostensione integrale valorizzando le esigenze difensive e l’autorizzazione dell’aggiudicataria.
artt. 22 ss. l. n. 241/1990
Il diniego parziale di accesso è stato ritenuto illegittimo perché fondato su motivazioni generiche e stereotipate, nonostante l’autorizzazione all’ostensione integrale e le esigenze difensive.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990
Sono stati richiamati nell’istanza di riesame e autotutela; la relativa censura è stata assorbita in conseguenza dell’accoglimento della domanda di annullamento.
art. 3-bis d.l. n. 351/2001, convertito dalla l. n. 410/2001
Costituisce il riferimento normativo della concessione di valorizzazione degli immobili comunali oggetto della procedura.
Massime di principio
- Quando la lex specialis articola l’offerta in più sub-criteri o sub-elementi, la commissione deve indicare i punteggi riferiti ai singoli sub-criteri; l’attribuzione del solo punteggio complessivo viola il bando e impedisce di ricostruire l’iter logico della valutazione, determinando un difetto di motivazione.
- La mancata indicazione dei sub-punteggi non è una mera irregolarità formale quando impedisce di verificare la corrispondenza tra criteri previsti dalla lex specialis e valutazione concreta delle offerte.
- In presenza di un’incongruenza meramente formale tra l’importo indicato nell’offerta e gli elementi ricavabili dal piano economico-finanziario, la stazione appaltante deve acquisire chiarimenti quando questi consentano di verificare l’effettiva portata dell’offerta senza modificarne il contenuto sostanziale.
- Un canone non elevato non è automaticamente qualificabile come manifestamente incongruo ai fini dell’esclusione dell’offerta: la soglia prevista dalla lex specialis richiede che l’importo sia pari a zero o concretamente insignificante, mentre la sua modesta entità può incidere sul punteggio.
- L’accesso alla documentazione dell’offerta dell’aggiudicatario deve essere consentito integralmente quando l’aggiudicatario abbia autorizzato l’ostensione e l’amministrazione non dimostri specifiche ragioni di tutela di segreti tecnici o commerciali; motivazioni generiche e stereotipate non sono sufficienti, soprattutto in presenza di esigenze difensive.
- L’annullamento degli atti di gara per vizi della valutazione impone la riedizione della procedura mediante una nuova commissione, chiamata a rivalutare le offerte nel rispetto della lex specialis e dei rilievi conformativi della sentenza.
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