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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4962/2018 del 02/03/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ricevette il 14 aprile 2008 da Equitalia Polis S.p.A. un avviso di fermo amministrativo del veicolo, fondato sul mancato pagamento della TARSU relativa agli anni 1998-2002 per un immobile sito a Napoli. Apprese dal concessionario che nell’ottobre 2003 sarebbe stata notificata una cartella esattoriale, ma sostenne di non averla mai ricevuta e di non aver avuto conoscenza del debito prima del fermo. Impugnò il fermo deducendo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale del credito, la cessazione della proprietà dell’immobile dal 2001, il proprio fallimento dichiarato nel 1997 e il trasferimento a Viterbo dal gennaio 2003, circostanze che, secondo la sua prospettazione, rilevavano anche rispetto alla notifica della cartella. La commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, ritenendo che la contestazione della notifica dovesse essere proposta contro il concessionario, che il credito fosse soggetto a prescrizione decennale e che non fosse stata provata la cessazione della detenzione dell’immobile; la commissione tributaria regionale confermò la decisione. In cassazione la contribuente propose due motivi: con il primo denunciò, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., contestando l’applicazione della prescrizione decennale alla TARSU; con il secondo denunciò, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 102 c.p.c., censurando la decisione secondo cui la mancata notifica della cartella doveva essere contestata nei confronti del concessionario anziché del Comune.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: la TARSU è un tributo locale avente natura di prestazione periodica, cui si applica la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. Ha rilevato che la contribuente aveva dichiarato di non aver saputo del debito fino alla notifica del fermo e che la mancata notifica della cartella era stata dedotta in modo ultroneo rispetto a quanto necessario per il ricorso; inoltre, il Comune non aveva allegato la notifica né prodotto elementi per superare l’eccezione di prescrizione, e la commissione regionale non aveva deciso tale questione nel merito. In assenza di prova della notifica della cartella, la prescrizione decorreva dal 1° gennaio di ciascun anno successivo al periodo di riferimento; l’ultimo termine era spirato il 31 dicembre 2007. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando il fermo amministrativo. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato il Comune a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    questa Corte, con la sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010 (seguita dalla sentenza 23 novembre 2011, n. 24679), ha chiarito che la Tarsu è un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito dì una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento dì essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, con la conseguenza che al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.

    Il credito per TARSU, in quanto relativo a una prestazione periodica e autonoma nell’ambito di un rapporto continuativo, si prescrive in cinque anni.

  • art. 2935 c.c.

    rilevato che in mancanza della notifica della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito tributario ha preso a decorrere (art. 2935 c.c.) dal 1 gennaio di ciascun anno successivo al periodo di riferimento e che l’ultimo termine di prescrizione è spirato con il 31 dicembre 2007

    In mancanza della notifica della cartella esattoriale, la prescrizione del credito TARSU decorre dal 1° gennaio successivo a ciascun anno cui il tributo si riferisce.

  • art. 10 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario, il soggetto che ha emesso l’atto impugnato è parte passiva del giudizio e, per le questioni attinenti alla notifica, è legittimato il soggetto cui è imputabile l’adozione e la notifica dell’atto

    La disposizione individua la parte passivamente legittimata nel processo tributario in relazione all’atto impugnato e all’attività di adozione e notifica che le è imputabile. Nel caso concreto la Corte ha assorbito il motivo relativo alla contestazione della notifica della cartella, senza deciderne il merito.

  • art. 102 c.p.c.

    nel processo tributario, il soggetto che ha emesso l’atto impugnato è parte passiva del giudizio e, per le questioni attinenti alla notifica, è legittimato il soggetto cui è imputabile l’adozione e la notifica dell’atto

    Il motivo fondato anche su questa disposizione, relativo all’individuazione del soggetto contro cui contestare l’omessa notifica della cartella, è stato assorbito dall’accoglimento del motivo sulla prescrizione e non ha ricevuto una statuizione di merito.

Massime di principio

  • Il credito relativo alla TARSU, quale tributo locale riferito a una prestazione periodica con autonoma causa debendi di tipo continuativo, è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c.
  • In mancanza della notifica della cartella esattoriale, la prescrizione del credito TARSU decorre dal 1° gennaio successivo a ciascun anno di riferimento; spetta al Comune che intenda superare l’eccezione di prescrizione dimostrare la circostanza interruttiva, eventualmente procurandosi dal concessionario la documentazione relativa alla notifica.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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