Cassazione Civile, Sentenza n. 4962/2018 del 02/03/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ricevette il 14 aprile 2008 da Equitalia Polis S.p.A. un avviso di fermo amministrativo del veicolo, fondato sul mancato pagamento della TARSU relativa agli anni 1998-2002 per un immobile sito a Napoli. Apprese dal concessionario che nell’ottobre 2003 sarebbe stata notificata una cartella esattoriale, ma sostenne di non averla mai ricevuta e di non aver avuto conoscenza del debito prima del fermo. Impugnò il fermo deducendo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale del credito, la cessazione della proprietà dell’immobile dal 2001, il proprio fallimento dichiarato nel 1997 e il trasferimento a Viterbo dal gennaio 2003, circostanze che, secondo la sua prospettazione, rilevavano anche rispetto alla notifica della cartella. La commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, ritenendo che la contestazione della notifica dovesse essere proposta contro il concessionario, che il credito fosse soggetto a prescrizione decennale e che non fosse stata provata la cessazione della detenzione dell’immobile; la commissione tributaria regionale confermò la decisione. In cassazione la contribuente propose due motivi: con il primo denunciò, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., contestando l’applicazione della prescrizione decennale alla TARSU; con il secondo denunciò, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 102 c.p.c., censurando la decisione secondo cui la mancata notifica della cartella doveva essere contestata nei confronti del concessionario anziché del Comune.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la TARSU è un tributo locale avente natura di prestazione periodica, cui si applica la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. Ha rilevato che la contribuente aveva dichiarato di non aver saputo del debito fino alla notifica del fermo e che la mancata notifica della cartella era stata dedotta in modo ultroneo rispetto a quanto necessario per il ricorso; inoltre, il Comune non aveva allegato la notifica né prodotto elementi per superare l’eccezione di prescrizione, e la commissione regionale non aveva deciso tale questione nel merito. In assenza di prova della notifica della cartella, la prescrizione decorreva dal 1° gennaio di ciascun anno successivo al periodo di riferimento; l’ultimo termine era spirato il 31 dicembre 2007. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando il fermo amministrativo. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato il Comune a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
questa Corte, con la sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010 (seguita dalla sentenza 23 novembre 2011, n. 24679), ha chiarito che la Tarsu è un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito dì una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento dì essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, con la conseguenza che al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.
Il credito per TARSU, in quanto relativo a una prestazione periodica e autonoma nell’ambito di un rapporto continuativo, si prescrive in cinque anni.
art. 2935 c.c.
rilevato che in mancanza della notifica della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito tributario ha preso a decorrere (art. 2935 c.c.) dal 1 gennaio di ciascun anno successivo al periodo di riferimento e che l’ultimo termine di prescrizione è spirato con il 31 dicembre 2007
In mancanza della notifica della cartella esattoriale, la prescrizione del credito TARSU decorre dal 1° gennaio successivo a ciascun anno cui il tributo si riferisce.
art. 10 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario, il soggetto che ha emesso l’atto impugnato è parte passiva del giudizio e, per le questioni attinenti alla notifica, è legittimato il soggetto cui è imputabile l’adozione e la notifica dell’atto
La disposizione individua la parte passivamente legittimata nel processo tributario in relazione all’atto impugnato e all’attività di adozione e notifica che le è imputabile. Nel caso concreto la Corte ha assorbito il motivo relativo alla contestazione della notifica della cartella, senza deciderne il merito.
art. 102 c.p.c.
nel processo tributario, il soggetto che ha emesso l’atto impugnato è parte passiva del giudizio e, per le questioni attinenti alla notifica, è legittimato il soggetto cui è imputabile l’adozione e la notifica dell’atto
Il motivo fondato anche su questa disposizione, relativo all’individuazione del soggetto contro cui contestare l’omessa notifica della cartella, è stato assorbito dall’accoglimento del motivo sulla prescrizione e non ha ricevuto una statuizione di merito.
Massime di principio
- Il credito relativo alla TARSU, quale tributo locale riferito a una prestazione periodica con autonoma causa debendi di tipo continuativo, è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c.
- In mancanza della notifica della cartella esattoriale, la prescrizione del credito TARSU decorre dal 1° gennaio successivo a ciascun anno di riferimento; spetta al Comune che intenda superare l’eccezione di prescrizione dimostrare la circostanza interruttiva, eventualmente procurandosi dal concessionario la documentazione relativa alla notifica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 feb 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 4578/2018 del 28/02/2018
- Sentenza civile · 23 feb 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 4394/2018 del 23/02/2018
- Sentenza civile · 9 mar 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 5723/2018 del 09/03/2018
- Sentenza civile · 16 apr 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 9258/2018 del 16/04/2018
- Sentenza civile · 29 dic 2017Cassazione Civile, Sentenza n. 31188/2017 del 29/12/2017
- Sentenza civile · 14 mag 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 11661/2018 del 14/05/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →