Cassazione Civile, Sentenza n. 5723/2018 del 09/03/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF per l’anno 2004, con cui, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, era stato determinato in 200.000 euro il valore della plusvalenza derivante dalla cessione di una licenza taxi, a fronte dei 30.000 euro dichiarati. La Commissione tributaria regionale della Toscana, accogliendo parzialmente l’appello, aveva rideterminato il valore in 145.000 euro, sottraendo 65.000 euro che il contribuente aveva documentato di avere ricevuto dalla vendita di un immobile. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, lamentando che l’avviso fosse motivato mediante richiami generici a elementi esterni non allegati né riprodotti in modo significativo. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, incomprensibile e illogica, ai sensi degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992. Con il terzo motivo ha denunciato l’omesso esame di motivi di gravame. Con il quarto ha lamentato la violazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione alle presunzioni poste a fondamento del maggior reddito accertato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: l’avviso di accertamento, privo di allegati e basato su generici richiami a notizie di stampa, a una frase tratta da un sito internet e a movimenti bancari del cessionario non riscontrati nei movimenti del contribuente, non riproduceva il contenuto essenziale degli elementi esterni richiamati e risultava carente di motivazione. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era composta da affermazioni generiche e standardizzate, non pertinenti e non collegate alla fattispecie concreta, così da risultare apparente. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione. La Corte ha inoltre dichiarato insussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.
La motivazione per relationem è legittima soltanto se l’atto notificato riproduce il contenuto essenziale degli atti o documenti richiamati, in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare gli elementi che sorreggono la decisione. Nel caso concreto, il richiamo generico a elementi esterni non allegati né riprodotti non soddisfaceva tale requisito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Questa Corte ha chiarito come “in seguito alla riformulazione dell’art. 360, coma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 1. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, coma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di ” motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di ” motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia”.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla violazione del minimo costituzionale: sussiste nullità quando la motivazione manchi, sia apparente, irriducibilmente contraddittoria oppure perplessa o incomprensibile. La motivazione della CTR è stata ritenuta apparente perché generica e standardizzata, oltre che priva di collegamento con la controversia concreta.
art. 111, comma 6, Cost.
Questa Corte ha chiarito come “in seguito alla riformulazione dell’art. 360, coma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 1. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, coma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di ” motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di ” motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia”.
La motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.; la sua mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità comporta nullità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Questa Corte ha chiarito come “in seguito alla riformulazione dell’art. 360, coma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 1. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, coma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di ” motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di ” motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia”.
Dopo la riformulazione della norma, non sono deducibili come tali l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione; al di fuori delle ipotesi di violazione del minimo costituzionale, la censura motivazionale è ammessa per l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo.
art. 11, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il Collegio dà atto, ai sensi dell’art. 11, coma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
In ragione dell’esito di accoglimento del ricorso, la Corte dichiara che non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Il Collegio dà atto, ai sensi dell’art. 11, coma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
La Corte esclude, nel caso di specie, il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un atto tributario è legittima quando l’atto notificato riproduce il contenuto essenziale dei documenti richiamati, includendo gli elementi necessari a identificarne le parti rilevanti e a consentire al contribuente e al giudice di ricostruire la motivazione; un richiamo generico a elementi esterni non allegati né riprodotti è insufficiente.
- È nulla per motivazione apparente la sentenza la cui motivazione, pur formalmente presente, si risolva in affermazioni generiche o standardizzate non pertinenti e non collegate alla fattispecie concreta.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è sindacabile, quanto alla motivazione in sé, nei soli casi di violazione del minimo costituzionale; al di fuori di questi, è deducibile l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo.
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