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Sentenza

Sentenza n. 64/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto di verifica e avviso di liquidazione avente prot. L005 datato 6 agosto 2012 e notificato in data 20 agosto 2012, del Concessionario Duomo GPA S.r.l. Nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa201200804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di verifica e avviso di liquidazione del contributo di costruzione, relativo a oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto di verifica e avviso di liquidazione per euro 19.170,33, riferito a due locali oggetto di un permesso di costruire del 2001 e di una DIA del 2005. Ha dedotto il travisamento dei fatti, sostenendo che la DIA del 2005 riguardasse un intervento autonomo, relativo soltanto a una parte dell'immobile e non collegato ai lavori autorizzati nel 2001; ha inoltre dedotto l'omessa istruttoria e il travisamento dei fatti per non essere stato coinvolto il proprietario dell'immobile, che aveva sottoscritto gli atti edilizi insieme al ricorrente. Il ricorrente aveva anche contestato il conteggio degli importi e presentato un'istanza di autotutela. Nel corso del giudizio il Comune ha ribadito la permanenza del proprio interesse alla riscossione del credito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Comune di Colli al Metauro, subentrato nei rapporti degli enti originari, fosse titolare del credito oggetto dell'avviso, indipendentemente dal ruolo della società concessionaria quale soggetto incaricato della riscossione. Il contributo di costruzione è stato qualificato come obbligazione pubblicistica e corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, costituente credito indisponibile del Comune. Nel merito, l'avviso è stato ritenuto legittimo perché collegato alla DIA del 2005, relativa al mutamento di destinazione d'uso da centro estetico, attività artigianale, a pizzeria, attività commerciale. Tale passaggio tra categorie funzionali autonome comportava un maggiore carico urbanistico e giustificava la richiesta degli oneri di urbanizzazione. Il TAR ha escluso la tesi secondo cui si sarebbe trattato di un intervento completamente nuovo: qualora fossero state realizzate modifiche strutturali interne con nuovo cambio di destinazione d'uso, sarebbe stato necessario un permesso di costruire. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti del Comune, liquidate in euro 1.500 oltre accessori; le altre spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • L.R. 29/2016

    La legge regionale è richiamata quale fonte della fusione degli originari Comuni e del subentro del Comune di Colli al Metauro nei rapporti attivi e passivi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il contributo di costruzione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, costituisce un'obbligazione pubblicistica e un corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria; il relativo credito appartiene al Comune ed è indisponibile, indipendentemente dall'affidamento a un concessionario della sola attività di riscossione.
  • Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali autonome, da un'attività artigianale a un'attività commerciale, legittima la richiesta di oneri di urbanizzazione quando determina un maggiore carico urbanistico e il conseguente mutamento degli standard.
  • La qualificazione dell'intervento edilizio come nuovo intervento con cambio di destinazione d'uso e modifiche interne strutturali, anziché come intervento collegato a una precedente autorizzazione edilizia, richiede il permesso di costruire; la presentazione di una DIA non impedisce di considerare dovuto il contributo quando l'intervento concretamente realizzato comporta un maggiore carico urbanistico.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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