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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19557/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che, pur assolvendo l'imputato da uno dei tre episodi di rapina (capo F), ha confermato la responsabilità per due rapine aggravate (capi A e B) commesse il 6 e il 18 maggio 2013 e ha rideterminato la pena in aumento in continuazione con una sentenza definitiva precedente. Il ricorrente deduce errore nel calcolo della pena dovuto al mancato adeguamento della pena pecuniaria in conseguenza dell'assoluzione dal capo F, mancanza di motivazione rispetto alla disparità di trattamento rispetto a un coimputato (Tosi) e la mancata considerazione del ruolo marginale/palo che avrebbe giustificato un trattamento sanzionatorio più favorevole, nonché chiede il riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la parte riguardante le censure sostanziali e ha però ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo in relazione alla multa, rideterminandola in euro 266. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. La richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p.p. è stata ritenuta inammissibile per essere stata introdotta tardivamente e comunque manifestamente infondata rispetto alla motivazione della Corte di merito.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invoca un'attenuante sulla base di tale disposizione; la Corte rileva che la deduzione è stata introdotta solo con motivi nuovi in sede di impugnazione e quindi non esaminabile, oltre a ritenere comunque infondata la censura perché la Corte di merito aveva motivato il ruolo non marginale dell'imputato

Massime di principio

  • Se in appello l'imputato viene assolto da uno dei reati presi in considerazione per la continuazione, il giudice che riduce la pena detentiva per effetto di tale assoluzione deve coerentemente adeguare anche la pena pecuniaria; in mancanza di tale adeguamento la decisione può essere annullata limitatamente alla pena pecuniaria
  • Motivi nuovi o circostanze introdotte per la prima volta in sede di cassazione (o in appello quando già definiti in primo grado) sono, in genere, inammissibili: le deduzioni nuove che estendono indebitamente la materia devoluta al giudice dell'impugnazione non vengono esaminate
  • La disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a coimputati richiede esplicita motivazione da parte del giudice: se si applicano pene diverse occorre indicare i criteri oggettivi che giustificano la differenza
  • La qualificazione del ruolo (es. palo vs. esecutore) può giustificare un trattamento più favorevole, ma il difensore deve produrre e dedurre in modo tempestivo e specifico elementi probatori che consentano al giudice di riconoscere l'attenuante
  • Quando la Corte concede una correzione soltanto parziale (es. sulla sola pena pecuniaria) il giudizio di cassazione può limitarsi ad annullare senza rinvio la parte viziata se la modifica è immediatamente determinabile e non richiede nuovo esame istruttorio

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