Cassazione Civile, Ordinanza n. 29726/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
Un utente aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza di un credito di euro 82,54 richiesto dal gestore del servizio idrico a titolo di conguagli per le c.d. "partite pregresse" riferite al periodo 2005-2011. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, e il tribunale aveva confermato. Il gestore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della normativa sul servizio idrico integrato e della disciplina tariffaria, sostenendo che il recupero delle partite pregresse era legittimo perché derivante da determinazioni delle autorità regolatorie e inserito nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c.; (2) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che il termine non potesse decorrere prima della delibera con cui i costi erano stati effettivamente quantificati e autorizzati alla fatturazione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinviato al Tribunale di Nuoro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che, nei servizi idrici integrati, il conguaglio può riguardare solo costi imprevisti e imprevedibili, effettivamente correlati al servizio e provati dal gestore; inoltre il diritto al recupero non può dirsi prescrivibile prima della determinazione delle voci da recuperare, poiché solo da quel momento il diritto può essere esercitato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Richiamato come norma del quadro del servizio idrico integrato e della disciplina tariffaria.
art. 154 d.lgs. n. 152/2006
Richiamato quale base del principio di recupero dei costi del servizio idrico integrato.
art. 9 Dir. 2000/60/CE
Richiamato a fondamento del principio di full cost recovery.
art. 21, commi 13 e 19, D.L. n. 201/2011
Inserito nel quadro normativo del sistema tariffario idrico.
art. 10 D.L. n. 70/2011
Richiamato tra le fonti regolatorie del sistema tariffario.
art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012
Richiamato nel quadro normativo relativo alla determinazione tariffaria.
art. 1339 c.c.
Invocato per sostenere l'inserzione automatica delle determinazioni tariffarie nel contratto di utenza.
art. 2935 c.c.
Interpretato nel senso che il diritto al conguaglio sorge ed è esercitabile solo quando le voci di costo sono determinate, sicché solo da allora può decorrere la prescrizione.
art. 2948 n. 4 c.c.
Richiamato ai fini della dedotta prescrizione dei crediti per conguagli regolatori.
Massime di principio
- Nei servizi idrici integrati il gestore può pretendere dall'utenza conguagli tariffari solo per costi straordinari, imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio, purché correlati al servizio e rientranti in voci di costo ammissibili.
- Non sono legittimi conguagli retroattivi diretti a trasferire sugli utenti errori di gestione o di previsione connessi alla normale rischiosità dell'attività, perché la tariffa deve mantenere coerenza con costi effettivi, pertinenza, corrispettività, congruità e trasparenza.
- Nel giudizio avente ad oggetto il recupero di partite pregresse del servizio idrico, grava sul gestore l'onere di provare la non prevedibilità del costo, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso.
- Ai fini della prescrizione del diritto al conguaglio, il dies a quo non può decorrere prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, poiché prima di tale momento il diritto non è concretamente esercitabile ai sensi dell'art. 2935 c.c.
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