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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 133/2020 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012 - Inclusione della somma iscritta a ruolo - Annullamento del ruolo - Presupposto - Integrale pagamento di quanto previsto nell'accordo - Onere della prova a carico del contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per decadenza dalla rateizzazione concessa ex art. 3‑bis D.Lgs. 462/97; la ricorrente eccepiva (1) mancata validità della notifica via PEC per assenza di file p7m (presunta assenza di firma digitale valida) e (2) che la pretesa tributaria era già oggetto di transazione nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) omologato dal giudice, per cui le somme iscritte a ruolo risultavano consolidate nell'accordo e non esigibili separatamente.

La decisione

Il Collegio ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado. Sulla questione della forma della notifica via PEC ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che riconosce equivalenza tra firme CAdES e PAdES (estensioni p7m e pdf). Quanto alla presunta inclusione del credito nell'accordo di composizione della crisi, il Tribunale ha ritenuto che l'accordo omologato prevedeva il versamento di una somma (euro 8.000 in rate mensili di euro 500) alle mani dell'organo di composizione che avrebbe poi versato presso l'ente riscossore, e che solo l'integrale pagamento di quanto previsto nell'accordo avrebbe estinto la pretesa tributaria. Poiché la contribuente non ha provato l'integrale pagamento, la procedura non si è considerata esaurita e il ruolo non è stato annullato. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio pari a euro 950,00.

Norme richiamate

  • Legge 3/2012 (composizione della crisi da sovraindebitamento)

    L'accordo di composizione della crisi omologato non estingue automaticamente le pretese tributarie. L'estinzione del debito tributario è subordinata all'integrale adempimento di quanto previsto nell'accordo omologato; fino a prova del contrario il credito rimane dovuto.

  • D.Lgs. 462/1997, art. 3‑bis (rateizzazione per tasse autoliquidate)

    La decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancati pagamenti legittima l'iscrizione a ruolo delle somme residue; la contestazione di tale iscrizione può essere sollevata ma non è automaticamente esclusa da un successivo accordo di composizione se non è dimostrato l'integrale pagamento previsto dall'accordo.

  • DPR 600/1973 art. 36‑bis e DPR 633/1972 art. 54‑bis (controlli automatizzati e rettifiche)

    La cartella derivava da accertamenti automatizzati che hanno evidenziato mancati versamenti; tali accertamenti sono fondamento della pretesa tributaria iscritta a ruolo se non v'è prova dell'estinzione del debito.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 10266/2018 e Cass. n. 6417/2019)

    La Corte ha affermato l'equivalenza e validità delle firme digitali CAdES e PAdES (estensioni p7m e pdf). Ne consegue che la notifica via PEC con documento in formato pdf è valida anche se non recante estensione p7m, purché sia presente la firma digitale riconosciuta nei formati ammessi.

Massime di principio

  • La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento omologata non estingue automaticamente i debiti tributari: l'estinzione richiede l'integrale adempimento delle condizioni di pagamento previste nell'accordo.
  • L'onere della prova circa l'integrale esecuzione dei pagamenti concordati grava sul debitore/contribuente: senza documentazione che attesti i versamenti (ricevute, attestazioni dell'organo di composizione, bonifici, quietanze), il ruolo resta valido.
  • La mancata produzione di prova del pagamento fa venir meno la pretesa estintiva invocata e legittima la riscossione mediante ruolo per decadenza della rateazione precedente.
  • In tema di notifiche via PEC, i formati di firma digitale CAdES (p7m) e PAdES (pdf) sono considerati equivalenti: l'assenza dell'estensione p7m non invalida automaticamente la notifica se la firma digitale è altrimenti attestabile conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
  • In casi analoghi è consigliabile ottenere e conservare attestazioni ufficiali dall'organo di composizione della crisi e dalla pubblica amministrazione (ricevute, certificati di versamento, comunicazioni formali dell'Agenzia) per dimostrare l'adempimento e poterne far valere gli effetti nei giudizi tributari.
  • Se si contesta l'iscrizione a ruolo invocando un accordo omologato, è utile indicare nel giudizio la clausola dell'accordo che disciplina la modalità di versamento e produrre prova documentale che tali modalità sono state integralmente rispettate.

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