Sentenza n. 2316/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza n. 8607/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, depositata il 12/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. La sentenza non era stata impugnata dall'amministrazione ed era divenuta definitiva. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione il 13 dicembre 2024, questa non aveva dato esecuzione alla decisione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l'adempimento dell'obbligo, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; ha altresì formulato domanda di applicazione delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione, erano rispettati i termini processuali per l'azione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dalla sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato anche di reperire o allocare le risorse di bilancio e di curare impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. La domanda di astreintes è stata respinta, poiché ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni sui termini e sul rito camerale applicabili al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo da essa derivante.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico sia ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria condotta omissiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per reperire o allocare le risorse, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la spesa necessaria all'esecuzione del giudicato.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato recante un obbligo pecuniario a carico della pubblica amministrazione.
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