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Sentenza

Sentenza n. 13208/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria nazionale per l’accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Veterinaria emessa dal Ministero dell’Università e della Ricerca in data 08 gennaio 2026 pubblicata sul sito CINECA Universitaly attraverso il portale www.universitaly.it , a seguito della quale il ricorrente è venuto a conoscenza della sua mancata collocazione in posizione utile in graduatoria per accedere e immatricolarsi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina- prima scelta – o comunque in una delle altre nove sedi espresse; - dei verbali relativi alle prove di esame, dei questionari somministrati ai candidati per le prove di esame nelle date del 20.11.2025 e 10.12.2025; - dei Syllabus di Chimica e propedeutica Biochimica, Fisica e Biologia contenenti i relativi programmi degli insegnamenti e delle rispettive prove di esame in allegato al Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura.

Giustizia amministrativa202603035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026 per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, nonché atti della procedura del semestre filtro, questionari, verbali e syllabus

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere frequentato il semestre filtro presso l'Università degli Studi di Messina e sostenuto le prove del 20 novembre e del 10 dicembre 2025, impugnava la graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026 e gli atti presupposti, chiedendo l'annullamento e l'ammissione con riserva al corso di Medicina e Chirurgia. Il ricorso non era notificato ad alcun candidato utilmente collocato in graduatoria. Il ricorrente chiedeva la notificazione per pubblici proclami, deducendo la difficoltà di individuare i controinteressati e richiamando un'istanza di accesso presentata il 15 dicembre 2025. Tale istanza riguardava però la commissione di vigilanza, il presidente e il responsabile d'aula, i candidati presenti in una determinata aula, i verbali e le registrazioni delle prove, e non i dati identificativi dei candidati utilmente collocati in graduatoria. Inoltre, l'istanza era anteriore alla pubblicazione della graduatoria. Il Collegio rilevava d'ufficio il dubbio relativo alla mancata notifica ad almeno un controinteressato e, altresì, quello concernente la mancata impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. Riteneva tuttavia pregiudiziale e assorbente la questione relativa alla rituale instaurazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. e ha rigettato l'istanza di notificazione per pubblici proclami. Secondo il Collegio, la notifica ad almeno un controinteressato individuato nell'atto impugnato è condizione di ammissibilità dell'azione di annullamento e adempimento essenziale, non sostituibile dalla mera richiesta di notificazione per pubblici proclami. L'art. 41, comma 2, e l'art. 41, comma 4, c.p.a. operano in rapporto di complementarità: la notificazione per pubblici proclami può integrare un contraddittorio già validamente instaurato, ma non può sostituire la notifica individuale ad almeno un controinteressato né sanarne l'omissione originaria. Il ricorrente non ha dimostrato la necessaria diligenza, poiché l'accesso del 15 dicembre 2025 aveva oggetto diverso e comunque non poteva riguardare una graduatoria non ancora pubblicata. Dopo l'8 gennaio 2026 avrebbe potuto presentare una nuova istanza specificamente diretta a ottenere i dati di almeno un candidato utilmente collocato, ma non lo ha fatto. La circostanza di non avere accesso diretto alla graduatoria non esonerava il ricorrente dall'attivarsi presso l'amministrazione detentrice dei dati. È stata quindi respinta anche la richiesta di notificazione per pubblici proclami. La questione relativa alla mancata impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026 e i motivi di merito sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione e la novità della disciplina del semestre filtro.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge

    La notificazione ad almeno un controinteressato individuato nell'atto impugnato costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di annullamento e adempimento essenziale e imprescindibile.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, il presidente del tribunale o della sezione può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    La notificazione per pubblici proclami è strumento di integrazione, non di instaurazione, del contraddittorio; presuppone la previa notifica ad almeno un controinteressato e non può sanare l'omissione originaria.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale base della richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ma non applicato autonomamente nella decisione.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle disposizioni sulla notificazione per pubblici proclami, senza autonoma applicazione nella decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio e sottoporre al contraddittorio delle parti i dubbi relativi all'ammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e alla procedibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • legge n. 241/1990

    La richiesta di accesso del ricorrente è stata valutata per verificare se fosse stata specificamente diretta all'acquisizione dei dati identificativi dei controinteressati; il Collegio ha escluso tale finalità.

Massime di principio

  • Nell'azione di annullamento, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuato nell'atto impugnato costituisce condizione di ammissibilità e deve essere effettuata entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
  • La notificazione per pubblici proclami ha funzione integrativa e non sostitutiva della notificazione individuale: può essere autorizzata soltanto dopo che il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato e non è idonea a sanare l'omessa notifica originaria.
  • Il ricorrente che non conosca i dati identificativi dei controinteressati deve attivarsi con ordinaria diligenza, anche mediante un'istanza di accesso specificamente finalizzata a ottenere le generalità e un recapito di almeno uno di essi; un'istanza avente oggetto diverso non dimostra l'adempimento di tale onere.
  • Ai fini dell'individuazione dei controinteressati, non è sufficiente un'istanza di accesso presentata prima che l'atto lesivo contenente i dati rilevanti sia formato e pubblicato: dopo la pubblicazione dell'atto, il ricorrente deve presentare, ove necessario, una nuova richiesta mirata.
  • La difficoltà di accedere direttamente alla graduatoria o ai dati personali dei soggetti utilmente collocati non esonera il ricorrente dall'onere di richiedere tali dati all'amministrazione che li detiene.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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