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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39594/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro il classamento catastale. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito, mentre ha condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'amministrazione finanziaria.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo al classamento e all'attribuzione della rendita di un impianto di depurazione, emesso a seguito di procedura DOCFA. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il classamento dell'immobile in categoria E/9, ritenendo che la destinazione a servizio pubblico e la gestione in regime di convenzione o concessione fossero incompatibili con la categoria D/7. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 1142/1949 e dell'art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006, sostenendo che l'impianto avrebbe dovuto essere classificato in D/7 perché strumentale a un'attività industriale o comunque economica, e che la destinazione a pubblico interesse non esclude la natura imprenditoriale della gestione del servizio idrico integrato.

Norme richiamate

  • art. 8 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142

    Richiamato come norma sul classamento catastale, nel senso che occorre guardare alle caratteristiche e alla destinazione funzionale dell'immobile per individuare la corretta categoria.

  • art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla L. 24 novembre 2006 n. 286

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale

    La norma è letta come espressione dell'incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale o industriale dell'immobile dotato di autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 384, comma 1, cod. proc. civ.

    Consente la decisione nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge invocato nel ricorso.

  • art. 9, comma 1, L. 5 gennaio 1994 n. 36

    I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale ... organizzano il servizio idrico integrato ... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità

    Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

  • art. 141 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152

    Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità

    La gestione del servizio idrico integrato, comprensiva della depurazione, segue principi di efficienza, efficacia ed economicità.

  • art. 154, comma 1, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152

    La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo

    La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e assicura copertura integrale dei costi, confermando la logica economica dell'attività.

  • art. 113 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267

    Richiamato per qualificare i servizi pubblici locali come servizi a rilevanza economica quando la tariffa può coprire i costi e generare utile.

  • art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s), Cost.

    Richiamato per affermare che la disciplina del servizio idrico integrato attiene alla tutela della concorrenza e dell'ambiente, materie di competenza legislativa esclusiva statale.

  • art. 2050 cod. civ.

    Richiamato in modo incidentale per collegare la gestione improntata a criteri di economicità al requisito teleologico minimo dell'attività imprenditoriale.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale, ciò che rileva non è la sola finalità pubblicistica del servizio, ma la concreta destinazione funzionale dell'immobile e la sua eventuale autonomia funzionale e reddituale.
  • Gli immobili inseriti nelle categorie del gruppo E non possono comprendere beni destinati ad uso commerciale o industriale quando questi abbiano autonomia funzionale e reddituale; in presenza di tale destinazione, la classificazione nel gruppo E è incompatibile.
  • Un impianto destinato alla depurazione e allo smaltimento di acque reflue, se inserito in un sistema di gestione improntato a efficienza, efficacia, economicità e copertura dei costi tramite tariffa, va ricondotto al gruppo D e non al gruppo E.
  • La natura pubblica del servizio o la sua gestione da parte di un ente territoriale, di un'azienda municipalizzata o di una società partecipata non esclude di per sé la connotazione economico-imprenditoriale dell'attività ai fini catastali.
  • Quando la questione è solo di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originaria domanda o impugnazione della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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