Sentenza del 30/12/2022 n. 38122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' e i soci avevano impugnato avvisi di accertamento relativi al 2006 con cui l'Ufficio aveva rettificato i ricavi e operato riprese nei confronti della societa' e dei soci. La CTP di Benevento aveva accolto i ricorsi; la CTR della Campania, sollevata dall'Agenzia, aveva pero' ridotto i maggiori ricavi accertati della meta'. In Cassazione i ricorrenti avevano impugnato le sentenze denunciando, tra l'altro, l'uso da parte della CTR di un accordo del 2008 (posteriore al periodo d'imposta) come parametro di valutazione. La Sez. 6-T della Cassazione, con ordinanza n. 23307/2015, rigetto' i ricorsi ritenendo che la CTR non si fosse fondata unicamente sull'accordo ma avesse valutato l'antieconomicita' dell'attivita' e, come parametro, i prezzi di mercato anche se successivamente elaborati; i ricorrenti proposero quindi ricorso per revocazione straordinaria denunciando errore di fatto consistente nell'asserita attribuzione alla CTR di una valutazione basata su altri elementi oltre all'accordo del 2008.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per violazione dei principi di autosufficienza e specificita'. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero riportato organicamente e confutato la motivazione delle sentenze della CTR e dell'ordinanza della Sez. 6-T, che invece chiaramente aveva fondato il proprio giudizio sul carattere antieconomico dell'attivita' e aveva utilizzato l'accordo del 2008 solo come parametro di mercato, temperandone l'effetto con una riduzione del 50% in ragione delle eccezioni dei contribuenti. I ricorrenti sono stati condannati a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito, e dichiarati tenuti al pagamento del doppio contributo unificato ove dovuto. Decisione resa il 27 settembre 2022 e depositata il 30 dicembre 2022.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo e la rettifica di costi e ricavi in presenza di operazioni antieconomiche; l'Amministrazione puo' usare parametri di mercato per ricostruire il reddito anche se i parametri stessi sono elaborati successivamente all'anno d'imposta, purche' non siano l'unico fondamento dell'accertamento
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (ricorso per revocazione per errore di fatto)
Il ricorso per revocazione per errore di fatto richiede la puntuale indicazione e prova dell'errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del processo; deve rispettare i principi di autosufficienza e specificita', pena l'inammissibilita'
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede la possibilita' di irrogare il doppio contributo unificato nei giudizi in cui ricorrano determinate condizioni; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare i ricorrenti tenuti al pagamento del doppio contributo, se dovuto
Massime di principio
- La Corte puo' utilizzare, a fini di confronto, parametri di mercato o accordi anche se redatti posteriormente al periodo d'imposta, purche' tali elementi non costituiscano l'unico fondamento dell'accertamento e siano impiegati come mero parametro valutativo
- Perche' un ricorso per revocazione per errore di fatto sia ammesso e possa avere successo e' necessario esporre con autosufficienza e specificita' l'errore, riproducendo e confutando puntualmente la motivazione impugnata con riferimenti testuali agli atti; mere affermazioni generiche o interpretazioni alternative non sono sufficienti
- Se la decisione di merito riduce l'accertamento in ragione delle eccezioni del contribuente (es. riduzione del 50%), cio' indica che il giudice ha tenuto conto delle contestazioni e cio' rende piu' difficile dimostrare che il giudizio si sia fondato esclusivamente su elementi inidonei
- Denunciare che una sentenza si e' basata su documenti posteriori al periodo d'imposta richiede di dimostrare concretamente che tali documenti sono stati l'unico parametro usato e che non vi erano altri elementi fattuali o logici alla base dell'accertamento
- Il tentativo di ottenere un 'nuovo e piu' favorevole giudizio' mediante ricorso per revocazione e' scoraggiato: la revisione straordinaria non e' uno strumento per rinnovare la cognizione in assenza di un vero e provato errore di fatto
- In ipotesi di soccombenza in un ricorso di revocazione i ricorrenti rischiano condanna alle spese e l'applicazione del doppio contributo unificato; quindi va valutato il rapporto costi-benefici prima di proporre azioni stragiudiziali o ricorsi straordinari
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