Cassazione Civile, Ordinanza n. 17131/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Nel giudizio di merito un soggetto aveva domandato la declaratoria di acquisto per usucapione di un fondo rustico. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi, deducendo in sintesi: violazione e falsa applicazione degli artt. 2158, comma 2, e 2168, comma 2, c.c.; nullità della sentenza per difetto di motivazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; errata valorizzazione di un pregresso contratto agrario stipulato con un soggetto deceduto nel 1946, che secondo il ricorrente sarebbe stato ormai sciolto per morte del colono e comunque invalido/inopponibile perché stipulato con un non coltivatore e senza forma scritta. Il ricorrente sosteneva inoltre che la decisione si fondasse su "prove immaginarie" e che egli avesse comunque posseduto il fondo uti dominus per il ventennio utile. La Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a un riesame del merito e del materiale probatorio, non consentito in cassazione, e che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: mancata prova del possesso ad usucapionem, poiché la sola coltivazione e manutenzione del fondo non bastano; esistenza di un contratto agrario che qualificava la relazione come mera detenzione, senza atti di interversione del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la coltivazione del fondo non è di per sé sufficiente a provare il possesso utile all'usucapione, occorrendo indici univoci dell'esercizio del potere uti dominus. Ha inoltre osservato che, essendo la decisione di merito sorretta anche da una seconda ratio autonoma e non adeguatamente censurata, ogni ulteriore doglianza sul contratto agrario è rimasta priva di rilievo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o prove legali mal valutate.
art. 116 c.p.c.
Non è configurabile violazione della norma quando si contesta soltanto il cattivo apprezzamento delle prove; la violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno o viceversa.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la decisione di primo grado e quella di appello si fondano su ragioni di fatto diverse.
art. 360-bis c.p.c.
Consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato e mira in realtà a una nuova valutazione di merito.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
artt. 2158 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul contratto agrario, ma la Corte non esamina nel merito la censura perché inammissibile.
artt. 2168 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla pretesa invalidità/inopponibilità del contratto agrario; la questione viene assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione, la coltivazione o manutenzione di un fondo non basta, da sola, a provare il possesso utile: occorrono comportamenti e indici univoci che consentano di ritenere l'esercizio del bene come proprietario, uti dominus.
- La valutazione della prova del possesso appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura si risolve in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il mero peso attribuito dal giudice alle prove, ma solo per dedurre l'uso di prove non dedotte, prove illegali o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando la sentenza di merito è fondata su rationes decidendi autonome, la mancata o infondata censura di una sola di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre, perché comunque la decisione resterebbe sorretta dalla ratio non attaccata.
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