Sentenza n. 1150/2026 - Lecce, Sezione 1
Per l'annullamento - della Delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS- -pubblicata all'Albo Pretorio dal 05.08.2021 al 20.08.2021- con cui il Comune di Ugento ha approvato gli elaborati definitivi del “Piano del Parco Naturale del Litorale di Ugento” e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché degli elaborati e dei provvedimenti ivi richiamati; - della Delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Ugento ha adottato gli elaborati del “Piano del Parco Naturale del Litorale di Ugento”, nonché degli elaborati e dei provvedimenti ivi richiamati; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, il documento denominato “Proposta di controdeduzioni alle Osservazioni”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere del Consiglio comunale di Ugento relative all'adozione e all'approvazione degli elaborati aggiornati del Piano del Parco Naturale del Litorale di Ugento e delle controdeduzioni alle osservazioni
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di due porzioni immobiliari edificabili secondo la pianificazione comunale previgente e ricomprese nel Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", ha impugnato le delibere comunali di adozione e di approvazione degli elaborati del Piano del Parco, nonché gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Ha dedotto: violazione degli artt. 10, 11 e 12 della l.r. Puglia n. 44/2012, della d.G.R. Puglia n. 770/2014 e della disciplina sulla VAS contenuta nella parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, oltre a violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione ed eccesso di potere; violazione degli artt. 11 e seguenti della l.r. Puglia n. 20/2001; violazione della l. n. 394/1991, della l.r. n. 19/1997, della l.r. n. 13/2007, del d.lgs. n. 152/2006, della l.r. n. 20/2001, del PPTR, della l. n. 241/1990, della direttiva 91/271/CEE, dei principi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile e dell'art. 42 Cost.; infine, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, errore, violazione del giudicato e violazione e falsa applicazione della l.r. n. 19/1997 e della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure. Ha rilevato che, secondo l'iter previsto dalla d.G.R. Puglia n. 770/2014 e dalla l.r. n. 19/1997, l'adozione e l'esame delle osservazioni da parte del Comune costituiscono fasi intermedie del procedimento di approvazione del Piano del Parco. Dopo tali fasi il Piano deve essere trasmesso alla Regione, sottoposto alla Giunta regionale, alla competente Commissione consiliare e infine al Consiglio regionale per l'approvazione. Poiché le delibere impugnate si limitavano ad adottare e aggiornare il Piano e a disporne la trasmissione alla Regione per la definitiva approvazione, senza concludere l'iter regionale, esse non erano idonee a incidere in modo immediato e diretto sulla posizione del ricorrente. È stata quindi esclusa l'attualità dell'interesse all'impugnazione. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 20 l.r. Puglia n. 19/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale base dell'adozione degli strumenti di pianificazione del parco e si inserisce nell'iter articolato che conduce alla definitiva approvazione regionale.
d.G.R. Puglia 5 maggio 2014, n. 770
1. l'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità assicura l'assistenza tecnico amministrativa per la redazione degli strumenti di pianificazione delle aree protette regionali attraverso incontri e tavoli tecnici; 2. l'Ente di gestione dell'area protetta predispone e adotta ... gli strumenti di pianificazione suddetti ...; ... 7. l'Ufficio sottopone il Piano del Parco alla Giunta regionale che ne prende atto e lo trasmette alla Commissione consiliare per il parere di competenza; 8. acquisito tale parere, il Piano viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione
La deliberazione regionale configura un procedimento progressivo nel quale l'adozione del Piano e la gestione delle osservazioni precedono la definitiva approvazione regionale; gli atti comunali intermedi non producono ancora l'effetto finale lesivo.
art. 11 e ss. l.r. Puglia n. 20/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Normativa urbanistica regionale richiamata dal ricorrente, ma non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
l.r. Puglia n. 44/2012
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina regionale della VAS richiamata nel procedimento di adozione e consultazione del Piano, senza valutazione di merito delle relative censure.
d.lgs. n. 152/2006, parte seconda
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina statale della VAS richiamata dal ricorrente, ma non applicata nel merito dal TAR.
l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata tra le norme asseritamente violate, senza esame delle specifiche censure sostanziali.
Massime di principio
- Quando la legge o un atto generale di programmazione prevede un procedimento articolato in più fasi, l'adozione e l'aggiornamento di un piano da parte dell'amministrazione procedente, se seguiti da ulteriori passaggi necessari e dalla definitiva approvazione di un'altra autorità, costituiscono atti intermedi non ancora immediatamente lesivi.
- L'impugnazione di un atto amministrativo è inammissibile per carenza di interesse quando l'atto non incide in modo immediato e diretto sulla posizione giuridica del ricorrente e la lesione potenziale può prodursi soltanto con l'adozione del provvedimento finale.
- Nel procedimento di approvazione di un piano di area protetta, l'approvazione comunale degli elaborati e delle controdeduzioni alle osservazioni non esaurisce l'iter se sono ancora necessari l'esame regionale, il parere della competente Commissione consiliare e l'approvazione dell'organo regionale previsto dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1010/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1698/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1749/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1750/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1751/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1752/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →