Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05155/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava l'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale di Castrovillari (4/02/2016, irrevocabile 30/01/2020). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la sentenza che ha concesso il beneficio era divenuta irrevocabile dopo la precedente condanna ostativa (quindi l'art. 168, comma 1, n. 2 non sarebbe applicabile), che non ricorreva la causa di revoca prevista dall'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. perché il beneficio non era stato concesso più di una volta, e denunciava inoltre l'omessa valutazione di una memoria difensiva nel procedimento esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la legittimità della revoca della sospensione condizionale perché il provvedimento impugnato è stato motivato sulla base della preesistenza di una condanna a pena detentiva (7 anni) che costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 164 richiamato da art. 168, comma 3. La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 95/1976, le precedenti condanne a pena sospesa e non sospesa sono parificate ai fini dell'ostatività quando il cumulo delle pene supera i limiti di cui all'art. 163 (due anni); di conseguenza l'art. 168, comma 3, deve essere inteso richiamare anche le ipotesi di precedente condanna non sospesa. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sull'omesso esame della memoria difensiva per difetto di specificità del motivo, non essendo stato dimostrato il nesso concreto tra la memoria e un vizio decisorio idoneo a scardinare l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 3, cod. pen.

    la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative

    Il richiamo operato dall'art. 168, comma 3, comporta la revoca della sospensione se questa è stata concessa in violazione dell'art. 164, comma 4; la Corte interpreta tale richiamo come comprensivo delle situazioni in cui esista una precedente condanna a pena non sospesa che, cumulata con la successiva, supera i limiti di cui all'art. 163.

  • art. 164, comma 2, n. 1 e comma 4, cod. pen.

    Il comma 2, n.1 prevede come causa ostativa la preesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto; il comma 4, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.95/1976, va interpretato come riferito sia alle precedenti condanne con pena sospesa sia a quelle con pena non sospesa: la precedente condanna è ostativa quando il cumulo delle pene supera i limiti previsti dall'art. 163.

  • art. 163, cod. pen.

    Indica i limiti della pena per i quali è possibile concedere la sospensione condizionale (criterio del cumulo, tradizionalmente collegato al limite di due anni per la sospensione).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 95 del 28/04/1976

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art.164 nella parte che impediva la concessione della sospensione a chi avesse già una precedente condanna a pena detentiva non sospesa, determinando la parificazione, agli effetti della concessione, tra precedenti condanne sospese e non sospese e ampliando l'ambito applicativo del comma 4 dell'art.164.

  • Legge 26 marzo 2001, n. 128 (introduzione art. 168, comma 3)

    L'introduzione dell'art.168, comma 3 nel 2001 ha inserito nel sistema il potere di revoca della sospensione concessa illegittimamente per cause ostative, conoscendo già l'orientamento della Corte Costituzionale che aveva parificato le situazioni rilevanti per l'art.164.

Massime di principio

  • Se esiste una precedente condanna a pena detentiva non sospesa, la sospensione condizionale successivamente concessa può essere revocata se il cumulo delle pene supera i limiti previsti dall'art.163: la precedente condanna costituisce causa ostativa ai sensi coordinati di art.164 e art.168.
  • L'art.168, comma 3, va interpretato in coordinamento con l'art.164, comma 4, alla luce della giurisprudenza costituzionale: non va limitato alle sole ipotesi di precedente sospensione, ma comprende anche le precedenti condanne non sospese quando rileva il cumulo.
  • La revoca in sede esecutiva è legittima anche se il giudice di primo grado che ha concesso la sospensione era ignaro della condanna precedente, purché la condanna ostativa non fosse conoscibile dal medesimo giudice al momento della decisione; l'intervento in executivis ha finalità riparatoria e è ammesso dalla giurisprudenza.
  • In cassazione le censure per omesso esame di deduzioni istruttorie o memorie richiedono la specificità del motivo: occorre indicare concretamente come l'omesso esame abbia influito sulla decisione e dimostrare il nesso tra la memoria non valutata e un vizio logico-giuridico della pronuncia impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il ricorrente che invoca l'illegittimità della revoca deve specificamente confrontarsi con la motivazione del giudice dell'esecuzione; argomentazioni generiche o non confacenti al percorso logico della decisione saranno considerate inammissibili o infondate.
  • La giurisprudenza consolidata ammette la revoca della sospensione concessa in violazione delle norme ostative anche nei casi in cui il provvedimento sia anteriore alla conoscenza della condanna ostativa, a condizione che la preesistente condanna non fosse conoscibile nel processo che ha concesso il beneficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.