Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1536/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

FERRARO è stato condannato per la violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6/9/2011, n. 159 (inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno). Il provvedimento questorile (del 20/10/2016, notificato il 13/1/2017) gli imponeva il divieto di ritorno nel Comune di Miglianico per tre anni e l'ordine di rientro nel luogo di dimora abituale; il 23/6/2018 fu sorpreso nell'area di sosta "Alento Ovest" ricadente in quel Comune. In appello e in Cassazione il ricorrente deduceva omessa motivazione della Corte di merito in relazione alla richiesta di assoluzione, sostenendo in particolare che il provvedimento questorile sarebbe privo dell'ordine di rimpatrio al luogo di residenza.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Ha ritenuto che il foglio di via esaminato conteneva l'ordine di rientro nel comune di abituale dimora, specificando nelle premesse il Comune di Montesilvano (PE) come luogo di residenza; in mancanza di contestazione difensiva, il giudice ha ritenuto coincidenti residenza e dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.). La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il foglio di via è legittimo solo se contiene sia l'ordine di rimpatrio sia il divieto di ritorno, e ha altresì dichiarato non intervenuta la prescrizione applicando le regole di sospensione previste dalla legge "Orlando". Conseguentemente il ricorrente è stato mantenuto nella condanna (due mesi di arresto) e condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 76, comma 3

    La contravvenzione consiste nell'inosservanza delle disposizioni dell'art. 2 (foglio di via obbligatorio con ordine di rimpatrio e divieto di ritorno): il reato presuppone un provvedimento amministrativo legittimo che imponga sia il rimpatrio sia il divieto di ritorno

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 2

    Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate

    La norma definisce il contenuto minimo del foglio di via obbligatorio: deve disporre il rimpatrio al luogo di residenza e il divieto di ritorno; entrambe le prescrizioni sono condizioni imprescindibili per la legittimità del provvedimento e per l'integrazione del reato

  • cod. civ. art. 43, comma 2

    "La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale"

    Il tribunale ha utilizzato questa disposizione per dedurre che, in assenza di contestazione difensiva, il riferimento nel provvedimento alla "abituale dimora" coincide con la residenza indicata (Montesilvano), rendendo presente l'ordine di rimpatrio

  • cod. pen. art. 159 (secondo comma) e disposto dalla L. 23 giugno 2017 "Orlando"

    Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 1/1/2020 la prescrizione è sospesa dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo, per un periodo comunque non superiore a un anno e sei mesi; la Corte ha applicato tale sospensione per escludere la prescrizione del reato commesso il 23/6/2018

  • cod. pen. artt. 157 e 161; cod. proc. pen. art. 544

    Richiamate in relazione al computo dei termini prescrizionali e alla sospensione del decorso della prescrizione in applicazione della normativa citata

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio è legittimo solo se contiene entrambe le prescrizioni essenziali: l'ordine di rimpatrio al luogo di dimora/residenza e il divieto di ritorno nel comune; l'assenza anche di una sola di queste rende illegittimo il provvedimento e fa venir meno il reato contestato
  • Il giudice penale può sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto (foglio di via); non è necessaria una valutazione esclusivamente amministrativa
  • Quando il provvedimento indica il "luogo di abituale dimora" e la residenza in modo non conflittuale, in mancanza di specifica contestazione difensiva il giudice può ritenere coincidenti residenza e dimora ai sensi dell'art. 43 c.c.
  • In casi di possibile prescrizione è essenziale verificare la normativa transitoria applicabile (es. legge "Orlando") e calcolare gli eventuali periodi di sospensione che possono spostare il termine prescrizionale
  • In impugnazione per omissione di motivazione il ricorrente deve indicare con precisione la censura e produrre elementi che mostrino l'effettiva carenza motivazionale o l'assenza, nel provvedimento amministrativo, delle prescrizioni richieste dalla legge

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.