Cassazione Penale, Ordinanza n. 06515/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo con cui contestava la sussistenza della recidiva applicata nel giudizio di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non era consentita in sede di legittimità perché non risultava che la questione fosse stata specificamente dedotta come motivo di appello; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva è stata oggetto dell'unica censura difensiva, ma la questione non poteva essere esaminata in cassazione perché non specificamente devoluta con l'appello.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso non può introdurre per la prima volta questioni non dedotte nei motivi di appello, pena l'inammissibilità della censura in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni che non risultino previamente e specificamente devolute con l'atto di appello, poiché il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un primo grado di scrutinio sul punto.
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando non sia stato allegato che la questione sia stata oggetto di specifico motivo di gravame in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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