Cassazione Civile, Ordinanza n. 20369/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'indennità di mobilità per il periodo settembre 2014-agosto 2018. Il giudice di merito aveva escluso il diritto ritenendo maturata la decadenza annuale prevista dall'art. 47 d.P.R. 639/1970, decorrente dalla definizione del procedimento amministrativo, e aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta solo in corso di causa per omessa informazione dell'ente sul termine decadenziale. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) e (2) ha contestato l'applicabilità della decadenza alla prestazione richiesta, sostenendo che l'art. 47 riguarderebbe solo le prestazioni ricomprese nell'art. 24 L. 88/1989 e la gestione ivi considerata; (3) ha dedotto anche questione di legittimità costituzionale della decadenza annuale per eccessiva brevità del termine; (4) ha lamentato, sotto il profilo del vizio motivazionale, che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato circolari e messaggi INPS che escludevano l'applicazione della decadenza; (5) ha sostenuto che, trattandosi di prestazione temporanea, la decadenza riguarderebbe solo i ratei già maturati e non l'intera prestazione, invocando la distinzione tra ratei e prestazione; (6) ha censurato la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento per omessa informazione sul termine decadenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo la giurisprudenza consolidata, l'indennità di mobilità è prestazione previdenziale regolata, per quanto applicabile, dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sicché l'istanza è soggetta al termine decadenziale annuale di cui all'art. 47 d.P.R. 639/1970, senza rilievo del richiamo alla gestione finanziaria ex art. 37 L. 88/1989 o della forma di erogazione della prestazione. Ha respinto anche il terzo motivo, escludendo l'illegittimità costituzionale della decadenza in quanto sorretta da esigenze di certezza del diritto e non eccessivamente gravosa. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non indicava un fatto decisivo ma riproponeva solo un contrasto interpretativo con l'assetto giurisprudenziale consolidato, oltre a ignorare che le circolari INPS erano già state considerate. Ha respinto il quinto motivo, affermando che la prestazione ha natura unitaria e che il ricorso amministrativo riguarda l'intera prestazione, con conseguente applicazione di un unico termine decadenziale anche per le mensilità future; ha escluso, in presenza di ricorso amministrativo, l'operatività della decorrenza dai singoli ratei. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la domanda risarcitoria autonoma rispetto alla pretesa previdenziale e perciò tardivamente introdotta in corso di causa. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 639/1970
la domanda giudiziale per ottenere l'indennità di mobilità va proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione del ricorso amministrativo, dalla scadenza del termine per provvedere su di esso o dall'esaurimento del procedimento amministrativo; la disciplina si applica anche alla prestazione in esame.
art. 4 d.l. 384/1992 conv. in L. 438/1992
ha sostituito il terzo comma dell'art. 47 d.P.R. 639/1970, fissando il termine decadenziale applicabile alla domanda giudiziale.
art. 7 L. 223/1991
l'indennità di mobilità è prestazione previdenziale regolata, in quanto applicabile, dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; il richiamo a tale normativa comporta l'applicazione del termine decadenziale ordinario.
art. 24 L. 88/1989
il richiamo a questa disposizione serve solo a individuare la gestione a carico della quale sono posti gli oneri finanziari e non esclude l'applicazione della decadenza.
art. 37 L. 88/1989
non incide sull'assoggettamento della prestazione al termine decadenziale, poiché rileva solo per l'imputazione degli oneri finanziari.
art. 6 d.l. 103/1991 conv. in L. 166/1991
la decorrenza dai singoli ratei opera solo in ipotesi di mancata presentazione del ricorso amministrativo; quando il ricorso amministrativo è stato proposto, la decadenza decorre secondo la disciplina generale dell'art. 47.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo è inammissibile se non denuncia un fatto decisivo ma si limita a contestare interpretazioni giuridiche o a richiamare documenti già esaminati dal giudice di merito.
art. 36 c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 416 c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorrente, senza incidere sulla decisione di inammissibilità della domanda risarcitoria.
art. 420 c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorrente, senza incidere sulla decisione di inammissibilità della domanda risarcitoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 14 preleggi
richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto consolidata l'interpretazione delle norme sulla decadenza.
art. 7 L. 223/1991
la prestazione di mobilità resta soggetta, per quanto applicabile, alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Massime di principio
- L'indennità di mobilità costituisce una prestazione previdenziale unitaria e, salvo incompatibilità, segue la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; perciò la relativa domanda giudiziale è soggetta alla decadenza annuale prevista dall'art. 47 d.P.R. 639/1970.
- Il richiamo normativo alla gestione finanziaria o all'imputazione degli oneri della prestazione non incide sul regime decadenziale della domanda giudiziale, poiché opera su un piano diverso rispetto alla disciplina dell'azione.
- Quando la prestazione ha natura unitaria, il ricorso amministrativo e il successivo giudizio concernono l'intero diritto e non solo i ratei già maturati; la decadenza colpisce dunque l'intera prestazione, comprese le mensilità future, senza spazio per una decadenza "mobile" propria di altre prestazioni pensionistiche.
- La questione di legittimità costituzionale del termine decadenziale non è fondata se il termine risponde a esigenze di certezza del diritto e non rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto azionato.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non individua un fatto decisivo controverso, ma mira soltanto a rimettere in discussione interpretazioni giuridiche o documenti già valutati dal giudice di merito.
- Una domanda risarcitoria fondata su una causa petendi autonoma rispetto alla pretesa previdenziale originaria non può essere introdotta tardivamente in corso di causa se non vi è connessione tale da ricondurla all'oggetto del giudizio già pendente.
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