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Ordinanza

Ordinanza n. 279/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ambiente del 3.11.2025 di esclusione della domanda di sostegno DDS n.-OMISSIS-, presentata dalla ricorrente, dalla graduatoria di ammissibilità della DAdG n. -OMISSIS- del 17.7.2017, di cui al PSR Puglia 2014\2022 – Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”;

Giustizia amministrativa202600872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria di ammissibilità del PSR Puglia 2014/2022, Misura 8, Sottomisura 8.4

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Regione Puglia del 3 novembre 2025 con cui la domanda di sostegno presentata nell’ambito del PSR Puglia 2014/2022 – Misura 8, Sottomisura 8.4, relativa al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, è stata esclusa dalla graduatoria di ammissibilità. Nel corso della fase cautelare la ricorrente ha chiesto la cancellazione della domanda dal ruolo o, in alternativa, il rinvio della camera di consiglio, per poter eventualmente impugnare con motivi aggiunti ulteriori provvedimenti depositati dalla Regione. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti contro il provvedimento di esclusione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare. Il Collegio ha rilevato che, allo stato, non sussisteva un periculum di danno grave e irreparabile, sicché non vi erano i presupposti per concedere la tutela cautelare. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce la domanda di annullamento del provvedimento regionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità e della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla domanda cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare consente al giudice di prendere atto della rinuncia e di non esaminare nel merito la richiesta di sospensione dell’atto impugnato, ferma restando la prosecuzione del giudizio sulla domanda principale quando questa non sia stata rinunciata.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pericolo di danno grave e irreparabile attuale, anche quando sia impugnato un provvedimento amministrativo potenzialmente lesivo.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando la peculiarità e la natura della controversia lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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