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Ordinanza

Ordinanza n. 333/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Vibo Valentia che ha disposto un DASPO della durata di due anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore notificato il 15 maggio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso, ma il giudice ha ritenuto necessario riesaminare sia l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge del DASPO sia la proporzionalità della durata biennale della misura, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989.

La decisione

Il TAR, con cognizione sommaria propria della fase cautelare e senza pregiudicare il merito, ha accolto la domanda cautelare in forma di remand. Non ha disposto direttamente la sospensione definitiva o l’annullamento del DASPO, ma ha ordinato alla Questura e al Ministero resistente di riesaminare il provvedimento, verificando l’effettiva sussistenza dei presupposti legali e la proporzionalità della durata della misura. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito all’11 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la decisione sull’istanza di sospensione.

  • art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401

    È la disposizione richiamata per imporre il riesame della sussistenza dei presupposti del DASPO e della proporzionalità della durata biennale della misura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda mediante remand, ordinando all’amministrazione il riesame del provvedimento senza sostituirsi ad essa nella riedizione del potere.
  • Un provvedimento di DASPO deve essere riesaminato alla luce sia dell’effettiva sussistenza dei presupposti previsti dalla legge sia della proporzionalità della durata della misura concretamente applicata.
  • La valutazione cautelare sul riesame amministrativo è sommaria e non pregiudica le successive valutazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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