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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51506/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva computato come presofferto il periodo di custodia cautelare subito da Fabio Gargiulo dal 6 agosto 2015 al 21 luglio 2016 rispetto alla pena definitiva da espiare. Il gravame si fondava sull'art. 297, comma 5, c.p.p., rilevando che nel periodo 13/02/2015 - 25/01/2017 il Gargiulo era sottoposto alla misura di sicurezza della "casa lavoro" e sostenendo che l'esecuzione della misura di sicurezza non può essere sospesa dal sopravvenire di una misura cautelare, per cui quel periodo non sarebbe detraibile dalla pena definitiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e ha respinto la censura del Procuratore. Ha confermato che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente detratto il periodo di custodia cautelare effettivamente eseguito presso la Casa circondariale di Teramo (6/08/2015 - 21/07/2016) dalla pena definitiva. La Corte ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale: l'esecuzione della pena prevale sull'esecuzione della misura di sicurezza (art. 212 c.p.), mentre l'art. 297 c.p.p., comma 5, prevede che la custodia cautelare possa essere considerata "compatibile" con lo stato di internamento ai soli fini del computo dei termini di durata massima; tuttavia, nel caso di specie il Giudice dell'esecuzione aveva accertato che la custodia cautelare era stata effettivamente eseguita (traduzione in istituto) e quindi la detrazione era legittima. Inoltre la Corte osserva che la fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p. può operare in casi specifici (es. applicazione provvisoria della misura di sicurezza per la stessa causa) e che il ricorso del Procuratore non era sufficientemente specifico rispetto alla motivazione concreta del giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo; la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza "ai soli effetti del computo dei termini di durata massima"

    Stabilisce il criterio di compatibilità tra misure cautelari e stato di internamento: la compatibilità esiste limitatamente al computo dei termini di durata massima; se non compatibili, gli effetti decorrono dalla cessazione dello stato di detenzione/internamento.

  • art. 212 cod. pen.

    l'esecuzione della misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena

    Affermata la prevalenza dell'esecuzione della pena rispetto alla misura di sicurezza detentiva: la misura di sicurezza viene sospesa durante l'espiazione della pena.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Prevede la possibile "fungibilità" delle diverse titolarità di esecuzione della detenzione (pena, custodia cautelare, misura di sicurezza) in casi specifici; può operare quando la privazione della libertà è continua e riferibile in parte a più titoli, ma richiede criteri precisi e verifica fattuale.

  • art. 95 disp. att. cod. proc. pen.

    "con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'art. 286 del codice"

    Prevede il trasferimento dell'internato quando si dispone la custodia cautelare; tuttavia l'effettiva esecuzione del trasferimento può avvenire solo alla cessazione della misura di sicurezza, rilevando l'importanza della concreta esecuzione per valutare la detraibilità dei periodi.

Massime di principio

  • La misura di sicurezza detentiva e la pena: l'esecuzione della pena prevale e sospende la misura di sicurezza (art. 212 c.p.).
  • Tra misura di sicurezza e custodia cautelare va valutata la "compatibilità" ai sensi dell'art. 297 c.p.p.; la compatibilità opera, in linea generale, solo ai fini del computo dei termini di durata massima.
  • Il periodo di custodia cautelare è detraibile dalla pena definitiva quando sia stato effettivamente eseguito (es. trasferimento e reale permanenza in istituto) e quando ciò risulti dagli atti dell'Amministrazione penitenziaria.
  • La fungibilità tra titoli di detenzione (art. 657 c.p.p.) può consentire l'imputazione di uno stesso periodo a titolo diverso solo in circostanze specifiche (esecuzione provvisoria della misura di sicurezza per la stessa causa) e richiede motivazione e riscontro fattuale.
  • Chi impugna la decisione del giudice dell'esecuzione deve contestare in modo specifico e motivato la ricostruzione fattuale e giuridica offerta dal giudice; non è sufficiente richiamare principi generali senza riferimenti al caso concreto.
  • In casi di sovrapposizione di misure è essenziale verificare le date precise di notifiche, trasferimenti e di effettiva esecuzione per stabilire la detraibilità dei periodi di detenzione.

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