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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AREACOM del 20 febbraio 2026, n. 62, con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con particolare riferimento al lotto d’interesse della ricorrente e alle previsioni della lex specialis che configurano la procedura quale meccanismo volto a fissare, per ciascun operatore economico, un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta; - della lettera d’invito afferente alla predetta procedura negoziata; - del capitolato tecnico; - dello schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara; - della tabella elenco lotti allegata agli atti di gara; - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’AREACOM del 26 febbraio 2026, n. 70, recante “Rettifica documentazione di gara”, con la quale la centrale di committenza ha rettificato la lettera di invito e il capitolato tecnico afferenti alla predetta procedura negoziata nonché eliminato l’originario Allegato 5 - Elenco ATC dalla documentazione di gara; - della lettera di invito, così come rettificata dalla predetta determinazione; - del capitolato tecnico, così come rettificato dalla predetta determinazione; - delle FAQ pubblicate dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara il 25 febbraio 2026, il 27 febbraio 2026 e il 4 marzo 2026, in particolare nella parte in cui chiariscono la struttura della procedura e confermano che la stessa è finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza indicazione dei prodotti e dei quantitativi oggetto di fornitura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202600124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione e documentazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura quadriennale di farmaci esclusivi e servizi connessi, strutturata mediante accordi quadro con massimali di spesa per operatore e senza indicazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d'asta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione della procedura negoziata, la lettera d'invito, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, l'elenco dei lotti, gli atti rettificati e le FAQ della stazione appaltante. La contestazione riguardava, in particolare, la configurazione della procedura come accordo quadro quadriennale con un massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza preventiva indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d'asta. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti previa concessione di misure cautelari, sostenendo l'illegittimità della struttura della procedura e la sua inidoneità a consentire una partecipazione adeguatamente programmata in rapporto all'organizzazione dell'impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede di delibazione sommaria, ha ritenuto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prima facie conforme al combinato disposto degli artt. 15 del d.l. n. 19/2026, 76, comma 2, lett. b), e 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. Il Collegio ha attribuito prevalenza all'esigenza di definire celermente una procedura diretta a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili rispetto all'interesse della ricorrente a rendere la partecipazione maggiormente aderente alla propria organizzazione aziendale. Ha inoltre ritenuto che il complessivo assetto della procedura non apparisse idoneo a compromettere la partecipazione dell'impresa, produttrice esclusiva dei farmaci richiesti e operante in un mercato non concorrenziale, presumibilmente consapevole dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa e quindi in grado di governare il rischio d'impresa. Ha escluso anche un pregiudizio economico derivante dalla mancata partecipazione, poiché l'impresa avrebbe comunque potuto continuare a fornire i farmaci esclusivi alle aziende sanitarie regionali mediante le ordinarie modalità di affidamento. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare in ragione della novità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 19 febbraio 2026, n. 19

    Richiamato, insieme alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, quale base normativa prima facie compatibile con la procedura negoziata per la fornitura di farmaci esclusivi.

  • art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Ritenuto, in sede cautelare, astrattamente compatibile con l'indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi.

  • art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Richiamato quale disciplina dell'accordo quadro e della strutturazione della procedura con massimali di spesa.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato quale fondamento processuale della domanda cautelare, poi respinta per l'insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una procedura negoziata per la fornitura di farmaci esclusivi può essere ritenuta prima facie legittima quando risulti riconducibile al combinato disposto delle norme che consentono il ricorso alla procedura senza previa pubblicazione del bando e della disciplina dell'accordo quadro, anche se strutturata mediante massimali di spesa per operatore economico.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla celere definizione della procedura e alla continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili può prevalere sull'interesse dell'operatore economico a una configurazione della gara maggiormente aderente alla propria organizzazione imprenditoriale.
  • La configurazione di una procedura di acquisto di farmaci esclusivi non compromette di per sé la partecipazione dell'impresa produttrice quando essa operi in un mercato non concorrenziale e disponga, o sia ragionevolmente in grado di disporre, di informazioni sui fabbisogni, sui prezzi e sul massimale di spesa, così da poter governare il rischio d'impresa.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la mancata partecipazione alla procedura non determina un effettivo pregiudizio economico o imprenditoriale, poiché l'operatore può comunque continuare a fornire i medesimi prodotti all'amministrazione mediante ordinarie modalità di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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