Sentenza del 22/12/2016 n. 26722 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Azienda Ospedaliera ha impugnato cinque avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni d'imposta 2002-2006, sostenendo principalmente di non essere obbligata a presentare la denuncia TARSU perché il Comune, proprietario dell'immobile e concedente dei locali, conosceva già l'occupazione e i relativi dati. Ha inoltre dedotto la decadenza del Comune dal potere di accertamento, nonché l'illegittimità della condanna alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la denuncia TARSU era obbligatoria, poiché consente al Comune di conoscere la concreta destinazione degli spazi e la loro attitudine alla produzione di rifiuti; la mera proprietà dell'immobile e la conoscenza dell'occupazione non erano sufficienti. Ha inoltre escluso la decadenza del Comune, rilevando che l'obbligo di denuncia si rinnova ogni anno e che il termine per l'accertamento decorre dall'effettiva verifica degli elementi imponibili. La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata. L'Azienda Ospedaliera è stata condannata a rimborsare al Comune di Milano 3.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
La denuncia TARSU costituisce una dichiarazione di scienza ed è necessaria per rendere noto al Comune l'esistenza dei locali e delle aree tassabili.
L'obbligo di denuncia sussiste anche quando il Comune conosce l'occupazione dell'immobile, perché la denuncia serve a comunicare la concreta destinazione degli spazi e la loro capacità di produrre rifiuti.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 71
Ad ogni anno solare corrisponde una distinta obbligazione tributaria; in caso di omessa denuncia, l'obbligo si rinnova di anno in anno.
La protratta omissione della denuncia non determina automaticamente la decadenza del Comune dal potere di accertare le superfici occupate e gli altri elementi imponibili.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'esonero dalla denuncia quando l'amministrazione possieda già le informazioni necessarie, ma la Corte ha escluso che tale conoscenza fosse completa e sufficiente ai fini TARSU.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, commi 2 e 3
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l'acquisizione d'ufficio dei dati, ma non ha escluso l'obbligo specifico di denuncia previsto dalla disciplina TARSU.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-bis
Consente la liquidazione delle spese processuali a favore dell'ente locale assistito da propri funzionari, secondo la tariffa degli avvocati con riduzione del venti per cento.
Codice di procedura civile, artt. 91, 92 e 96
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza; non è necessario motivare specificamente la mancata compensazione quando il giudice pone le spese a carico della parte prevalentemente soccombente. La condanna non è stata qualificata come lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Nel ricorso per cassazione non è ammessa la sovrapposizione indistinta tra censure di violazione di legge e vizi di motivazione, spettando al ricorrente individuare con precisione il tipo di vizio denunciato.
Massime di principio
- La conoscenza da parte dell'ente impositore dell'occupazione o della proprietà dell'immobile non sostituisce automaticamente la denuncia tributaria quando questa serve a determinare la destinazione concreta dei locali e la loro attitudine alla produzione di rifiuti.
- Per i tributi periodici, l'obbligo dichiarativo può rinnovarsi annualmente; l'omissione protratta non comporta di per sé la decadenza dell'ente dal potere di accertare le annualità non dichiarate.
- Il termine di decadenza per l'accertamento decorre quando l'amministrazione dispone, o avrebbe dovuto acquisire mediante verifica, degli elementi necessari per determinare concretamente la base imponibile.
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata in modo autonomo e coerente, distinguendo chiaramente la violazione di legge dal vizio di motivazione.
- La parte prevalentemente soccombente può essere condannata integralmente alle spese anche in presenza di un accoglimento solo parziale delle proprie domande, senza che il giudice debba necessariamente compensarle.
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