Ordinanza n. 1386/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Comune di Messina n. 8905 del 7 ottobre 2025; della determinazione del Comune di Messina n. 9139 del 14 ottobre 2025; della determinazione del Comune di Messina n. 9140 in data 14 ottobre 2025; della determinazione del Comune di Messina n. 9219 in data 15 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni del Comune di Messina nn. 8905 del 7 ottobre 2025, 9139 e 9140 del 14 ottobre 2025 e 9219 del 15 ottobre 2025
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le determinazioni del Comune di Messina chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia. Nel corso del giudizio il loro difensore ha dichiarato che sarebbe stato avviato presso il Tribunale di Messina un procedimento per querela di falso avente a oggetto le dichiarazioni contenute nel verbale del 15 aprile 2022 del Corpo di Polizia Municipale - Sezione tutela del Territorio, verbale individuato dal TAR quale presupposto specifico di tutti i provvedimenti impugnati. La documentazione comprovante l'effettivo avvio del procedimento non è stata tuttavia prodotta, poiché la querela non risulterebbe ancora iscritta a ruolo con attribuzione del relativo numero di registro generale. I ricorrenti hanno quindi chiesto un termine per depositare la documentazione attestante la proposizione della querela di falso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né si è pronunciato sulla sospensione cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando ai ricorrenti il termine di 15 giorni per depositare in segreteria la documentazione comprovante l'effettivo avvio presso il Tribunale di Messina del procedimento per querela di falso relativo al verbale del 15 aprile 2022. Ha inoltre fissato al 9 luglio 2026 la nuova udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo investe provvedimenti fondati specificamente su un verbale la cui falsità sia stata dichiarata oggetto di querela di falso davanti al giudice ordinario, il giudice amministrativo può assegnare ai ricorrenti un termine per comprovare documentalmente l'effettivo avvio del relativo procedimento, prima di proseguire la trattazione della causa.
- La mera dichiarazione difensiva dell'avvenuta proposizione di una querela di falso, non accompagnata da documentazione attestante l'iscrizione del procedimento e l'attribuzione del numero di registro generale, non comprova di per sé l'effettivo avvio del giudizio.
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