Cassazione Penale, Sentenza n. 7010/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che aveva riconosciuto la riparazione per l'ingiusta detenzione di Antonino Porcaro, sostenendo (1) erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. per omessa valutazione della condotta extraprocessuale e di possibili profili di colpa grave del Porcaro (professionista che aveva predisposto e trasmesso buste paga, CUD, DMAG, DA, mod. 730 e 770, in relazione a contratti di affitto ritenuti falsi), e (2) violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p. per carenza di motivazione rispetto agli argomenti svolti dal P.G. in udienza, in particolare sulla omissione dei controlli da parte del Porcaro e sulla possibile incidenza di tali omissioni nella determinazione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (ritenuto fondante e assorbente), rilevando che la Corte della riparazione aveva compiuto un automatismo tra assoluzione nel giudizio penale e riconoscimento automatico della riparazione, senza svolgere l'autonoma valutazione ex ante richiesta dall'art. 314 c.p.p. sulla sussistenza di profili di colpa grave eventualmente idonei a determinare l'apparenza di reità. La Cassazione ha, quindi, annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio, demandando anche a quella Corte la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Il giudice della riparazione deve valutare, con giudizio autonomo ed ex ante, se la condotta dell'interessato abbia costituito causa o concorso a dar luogo alla falsa apparenza della configurabilità del reato (colpa grave o dolo ostativo). Nel caso la Corte della riparazione non ha svolto adeguata valutazione di tali profili.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di motivazione del provvedimento. Il ricorso contestava la mancanza di considerazione, nell'ordinanza impugnata, degli argomenti svolti dal Procuratore Generale in udienza; la Cassazione ha osservato carenze valutative nell'istruttoria della riparazione.
art. 537 cod. proc. pen.
Riferito nel testo per segnalare che alcuni modelli (es. mod. 770) erano stati dichiarati falsi nel processo di merito; il richiamo serve a evidenziare l'esistenza di atti falsi collegati alla vicenda, rilevanti per valutare eventuali profili di responsabilità professionale.
Giurisprudenza citata (Sez. 4 n. 3359/2016; Sez. 4 n. 2145/2021)
Ricordata per il principio secondo cui il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito e richiede una valutazione ex ante della colpa grave o del dolo ostativo, distinta dall'accertamento penale del reato.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto alla riparazione: il giudice della riparazione deve compiere un giudizio autonomo e motivato sulla sussistenza di colpa grave o dolo ostativo che possa avere causato l'adozione e il mantenimento della misura cautelare.
- Nel giudizio di riparazione la valutazione è 'ex ante' e non richiede l'accertamento del reato oltre ogni ragionevole dubbio, ma bisogna verificare se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza della sua responsabilità penale.
- Per i professionisti incaricati di predisporre e trasmettere documentazione verso enti pubblici, occorre valutare l'ampiezza degli obblighi di diligenza e controllo: omissioni rilevanti possono integrare colpa grave anche in assenza di dolo.
- Il provvedimento di riparazione deve dare conto esplicito e motivato degli argomenti emersi in udienza; l'omissione di considerare questioni rilevanti può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Evitare automatismi tra esito del processo penale di merito e riconoscimento della riparazione: il giudice deve pesare e motivare il valore delle dichiarazioni e delle prove disponibili ai fini della valutazione della colpa rilevante.
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