Ordinanza n. 835/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento avente a oggetto “Via Ornato Luigi, 19 piano T – Pratica atti P.G. 665802 in data 16.12.2024 - JPE/33260/2024 - Richiesta pagamento del conguaglio quale differenza tra la somma verificata d’ufficio e quella autodeterminata”, emesso dal Comune di Milano, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Area Servizi Generali, Unità Oneri di Urbanizzazione e notificato in data 14 maggio 2026 e della comunicazione SUE, pratica n.12382630965-09122024-1117, anch’essa notificata in data 14 maggio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito al pagamento del conguaglio, pari a € 53.760,85, quale differenza tra la somma verificata d'ufficio e quella autodeterminata per la monetizzazione della dotazione di servizi, unitamente alla relativa comunicazione SUE
Esito
Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’invito al pagamento del conguaglio emesso dal Comune di Milano e la connessa comunicazione SUE, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che la controversia presenta profili di particolare complessità, tali da richiedere un approfondito esame non realizzabile nella fase sommaria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’invito al pagamento del conguaglio relativo alla monetizzazione della dotazione di servizi, ritenendo sussistente un periculum in mora, pur senza definire il fumus boni iuris, espressamente rinviato all’approfondimento nella fase di merito. La sospensione è subordinata alla prestazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, di una cauzione pari all’intero importo richiesto, ossia € 53.760,85, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. La mancata prestazione della garanzia nel termine comporta l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 21 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata concessa in ragione del periculum in mora, con subordinazione dell’efficacia alla prestazione di una cauzione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame non compatibile con la fase sommaria, il giudice può rinviare la valutazione compiuta del fumus boni iuris alla fase di merito e decidere provvisoriamente sulla base del periculum in mora.
- La sospensione cautelare di una richiesta di pagamento della pubblica amministrazione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione pari all’importo richiesto, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, quale condizione di efficacia della misura.
- La mancata prestazione della cauzione entro il termine fissato dal giudice determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare concessa.
Come è indicizzato
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