Sentenza n. 6997/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del. n. 1 del 25.7.2022 pro n. 3452 del 26.7.2022, denominato “ordinanza di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (Art. 27 comma 2 e art. 31 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Art. 9, 15, art. 26 comma 3 della Legge Regionale 11.08.2008 n. 15, art. 167 D.lgs. 4/2004”, emesso dal Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva del Comune di Montorio Romano e notificato in data 29.7.2022; • nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. A seguito dell'opposizione del Comune, il ricorrente ha depositato il ricorso presso il TAR entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 48, comma 1, c.p.a., ma non ha notificato al Comune, entro lo stesso termine perentorio, l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto di costituzione in giudizio. La questione è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'art. 48, comma 1, c.p.a. impone, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione al ricorso straordinario, sia il deposito dell'atto di costituzione in giudizio presso il TAR sia la notificazione alle altre parti dell'avviso relativo a tale deposito. La notificazione richiesta non riguarda nuovamente il ricorso, già notificato e non più modificabile in questa fase, ma esclusivamente l'avviso di voler proseguire il giudizio in sede giurisdizionale e dell'avvenuto deposito. La mancata prova della notificazione dell'avviso al Comune comporta l'inammissibilità del ricorso. Non si è provveduto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 48, comma 1, c.p.a.
Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ... proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale richiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, il duplice adempimento del deposito dell'atto di costituzione e della notificazione alle altre parti dell'avviso dell'avvenuto deposito; la mancata notificazione dell'avviso determina l'inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione rilevabile d'ufficio e potenzialmente decisiva è stata previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- In caso di opposizione alla proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la trasposizione del giudizio dinanzi al TAR richiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione, sia il deposito dell'atto di costituzione in giudizio sia la notificazione alle altre parti dell'avviso relativo a tale deposito.
- Ai fini dell'art. 48, comma 1, c.p.a., l'atto da notificare non è una nuova copia del ricorso straordinario, già notificato e non modificabile, ma l'avviso della volontà di insistere nel ricorso e dell'avvenuta costituzione in giudizio presso il TAR.
- La mancata notificazione alle altre parti dell'avviso di deposito entro il termine perentorio previsto dall'art. 48, comma 1, c.p.a. comporta l'inammissibilità del ricorso trasposto in sede giurisdizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →