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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19058/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società un atto di recupero di un credito d'imposta concesso per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, contestando l'indebito utilizzo del credito nel 2010 in compensazione con imposte diverse da quelle sui redditi, in violazione della disciplina originaria del credito. La società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la conferma in appello, ma l'Ufficio, con un unico motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciava la violazione e falsa applicazione della normativa di cui all'art. 1, commi 271-279, L. 296/2006 e dell'art. 2 del D.L. 97/2008, conv. in L. 129/2008, sostenendo che la sentenza di merito avesse erroneamente attribuito a quest'ultima disposizione una disciplina innovativa delle modalità di utilizzo del credito, idonea a superare il meccanismo di gradualità previsto dalla legge del 2006 e a consentirne la fruizione già dal 2008 anche per investimenti avviati prima dell'entrata in vigore del decreto. La contribuente ha resistito eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso perché depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, e in subordine chiedendone il rigetto, oltre a spese e danni per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione pregiudiziale della società controricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che il ricorso, notificato l'11 ottobre 2024, era stato depositato il 2 novembre 2024 oltre il termine di venti giorni previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, primo comma, c.p.c.; tale circostanza risultava confermata dall'attestazione di cancelleria. Conseguentemente, l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario della società. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di porre a carico dell'Amministrazione le spese dei precedenti gradi di merito, in mancanza di impugnazione incidentale, e ha negato il risarcimento ex art. 96 c.p.c., ritenendo estranea al giudizio la questione della decadenza dal potere di accertamento; ha infine escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'Agenzia, quale ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 271-279, L. 296/2006

    disciplina il credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate; la controversia verteva sulle modalità di utilizzo del credito e sui limiti della compensazione.

  • art. 2 D.L. 97/2008 conv. in L. 129/2008

    la ricorrente sosteneva che non introducesse una disciplina innovativa idonea a superare la gradualità di utilizzo prevista dalla legge del 2006; la questione non è stata decisa nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    il deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notificazione comporta improcedibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 93, primo comma, c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 96 c.p.c.

    è stata esclusa la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria per difetto dei presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non applicato all'Agenzia delle Entrate, poiché ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile se il deposito non avviene nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c., essendo sufficiente a fondare la declaratoria anche il riscontro diretto degli atti e l'attestazione di cancelleria.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice di legittimità non esamina il merito della censura di violazione di legge proposta con l'unico motivo.
  • La richiesta di condanna ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiede che la questione dedotta rientri nel thema decidendum del giudizio; non può essere accolta se si fonda su profili estranei al ricorso.
  • In mancanza di impugnazione incidentale, non possono essere poste a carico della controparte le spese dei gradi di merito nel giudizio di cassazione.
  • Gli enti pubblici ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato non sono tenuti all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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