Sentenza n. 3613/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 283/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 23 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 283/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale esecuzione della sentenza. In corso di causa, la ricorrente ha regolarizzato la documentazione relativa alla conformità e al passaggio in giudicato del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’esecuzione giudiziale, poiché la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell’avvenuto adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Ha escluso il compenso del Commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell’esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento dell’obbligo di attribuire alla docente la Carta docente dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico considerato.
art. 324 c.p.c.
passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per la sua esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 474 c.p.c.
la sentenza dotata di attestazione di conformità
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo deve essere una sentenza munita dell’attestazione di conformità.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
L’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione
La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione può essere accertata anche in assenza di prova dell’integrale esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione debitrice, con conseguente ordine giudiziale di adempiere entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, e può affidare l’incarico a un dipendente pubblico quando l’attività commissariale rientri nei suoi compiti istituzionali.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’esiguità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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