Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3613/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 283/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 23 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202501146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 283/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale esecuzione della sentenza. In corso di causa, la ricorrente ha regolarizzato la documentazione relativa alla conformità e al passaggio in giudicato del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’esecuzione giudiziale, poiché la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell’avvenuto adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Ha escluso il compenso del Commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell’esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento dell’obbligo di attribuire alla docente la Carta docente dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico considerato.

  • art. 324 c.p.c.

    passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per la sua esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 474 c.p.c.

    la sentenza dotata di attestazione di conformità

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo deve essere una sentenza munita dell’attestazione di conformità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    L’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione

    La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • In sede di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione può essere accertata anche in assenza di prova dell’integrale esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione debitrice, con conseguente ordine giudiziale di adempiere entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, e può affidare l’incarico a un dipendente pubblico quando l’attività commissariale rientri nei suoi compiti istituzionali.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’esiguità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.