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Sentenza

Sentenza n. 649/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento e/o nullità -del provvedimento prot. n. 20366 del 30.01.2026 con il quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha rigettato la richiesta di definizione del procedimento di VIA avente ad oggetto la realizzazione e l’esercizio nei comuni di Mesagne (BR) e Torre Santa Susanna (BR) di un impianto agrivoltaico, denominato Messapia, di potenza pari a 29,65 MW e delle relative opere ed infrastrutture connesse; -del provvedimento prot. n. 33080 del 16.02.2026 con il quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato di restare in attesa delle determinazioni di competenza del Ministero della Cultura; nonché per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rilascio, entro il termine di 30 giorni, del provvedimento favorevole di VIA per la realizzazione e l’esercizio nei Comuni di Mesagne e Torre Santa Susanna di un impianto agrivoltaico, denominato “Messapia”, di potenza pari a 29,65 MW e delle relative opere ed infrastrutture connesse.

Giustizia amministrativa202600291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della definizione del procedimento di VIA per un impianto agrivoltaico e successiva comunicazione di attesa del parere del Ministero della Cultura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha negato la definizione del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di 29,65 MW e ha comunicato di attendere le determinazioni del Ministero della Cultura. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 20 e 22 del d.lgs. 199/2021, dell’art. 25 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 2 e 17-bis della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché della direttiva 2018/2001/UE e di ulteriori disposizioni europee. Ha denunciato anche erronea presupposizione, carenza istruttoria e, con autonomo motivo, la nullità per violazione di una precedente sentenza del TAR. Ha inoltre chiesto l’accertamento della formazione del silenzio assenso sul parere del Ministero della Cultura e la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento favorevole di VIA. Il procedimento era stato avviato nel luglio 2022; il progetto rientrava nell’Allegato I-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed era indicato come ricadente in area idonea. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso parere positivo di compatibilità ambientale il 2 ottobre 2025, trasmesso al Ministero della Cultura il 23 ottobre 2025, senza che quest’ultimo si pronunciasse nei successivi termini.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimi entrambi i provvedimenti impugnati. Ha affermato che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica conserva l’obbligo di concludere il procedimento di VIA anche quando altre amministrazioni coinvolte siano rimaste inerti. I termini del procedimento di VIA sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Il Collegio ha inoltre ritenuto applicabile al procedimento di VIA l’art. 17-bis della l. 241/1990, quale disciplina generale del silenzio assenso nei procedimenti pluristrutturati tra amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero della Cultura non aveva espresso assenso o dissenso entro i venti giorni dal ricevimento del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, si era formato per silentium il suo parere positivo. Non era quindi legittimo negare la definizione della VIA o rinviarla indefinitamente in attesa del parere ministeriale. Il TAR ha annullato i due provvedimenti e accertato la formazione del silenzio assenso del Ministero della Cultura, assorbendo le restanti questioni. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente, se corrisposto.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Fondamento dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere sull’istanza di VIA relativa al progetto dell’impianto agrivoltaico.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    I termini del procedimento di VIA sono perentori; la disposizione deve essere coordinata con l’art. 17-bis della l. 241/1990.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale base normativa per l’accertamento della formazione del silenzio assenso nell’ambito del procedimento di VIA.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    La perentorietà dei termini conferma l’illegittimità dell’inerzia e del diniego fondato sulla mancata acquisizione tardiva del parere di altra amministrazione.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Prevede un meccanismo generale di silenzio assenso nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, applicabile anche ai procedimenti pluristrutturati di VIA statale; l’inerzia dell’amministrazione interpellata equivale ad assenso e consente all’amministrazione procedente di concludere il procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 152/2006

    Richiamato per la qualificazione dell’area interessata dal progetto come area idonea.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento statale di VIA, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mantiene l’obbligo di adottare il provvedimento conclusivo anche quando un’altra amministrazione coinvolta non abbia tempestivamente espresso il proprio parere.
  • I termini del procedimento di VIA sono perentori; la loro scadenza impedisce all’amministrazione procedente di giustificare indefinitamente la mancata conclusione del procedimento con l’inerzia di un’amministrazione coinvolta.
  • L’art. 17-bis della l. 241/1990, quale disciplina generale dei rapporti tra amministrazioni nei procedimenti pluristrutturati, è applicabile anche alla VIA statale: l’inerzia dell’amministrazione interpellata nei termini di legge equivale ad assenso.
  • Quando il Ministero della Cultura non esprime il proprio assenso o dissenso entro il termine decorrente dal ricevimento del parere della Commissione tecnica competente, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente non può negare o sospendere la definizione della VIA per la sola mancata acquisizione del parere.
  • È illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione procedente nega la definizione della VIA o comunica di attendere il parere tardivo di un’amministrazione coinvolta, se l’istruttoria è completa, il parere tecnico-ambientale è positivo e il silenzio assenso si è già formato.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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