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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22641/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti censuravano principalmente la decisione di confisca dei beni e delle somme disposta dal G.U.P.: si contestava l'erronea qualificazione del 'profitto' rispetto al 'prodotto' del reato (sostenendo che andava confiscata solo la quota di arricchimento effettivamente percepita dal singolo riciclatore e non l'intero ammontare delle somme riciclate), si deduceva l'illegittimità della confisca per equivalente estesa anche a beni acquisiti in tempo successivo alla definitività della sentenza (beni futuri), si contestava la confisca di beni intestati a terzi (in particolare porzione di immobili intestati alla coniuge dello Spinola) e si allegava mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 648-quater cod. pen. e all'art. 12-bis D.Lvo 74/2000. I difensori richiedevano la rideterminazione/limitazione dell'ammontare confiscato (seguito dei criteri indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nella sentenza "Massini") e l'esclusione della possibilità di confisca su beni futuri.

La decisione

La Corte ha rigettato le censure che limitavano la confisca al solo "profitto" inteso come quota di arricchimento percepita dal singolo riciclatore, affermando che, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. e della giurisprudenza consolidata, l'oggetto della confisca nel reato di riciclaggio può essere il "prodotto"/provento dell'operazione (l'intero ammontare delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza). Ha quindi confermato la legittimità della confisca per il valore complessivo indicato dal G.U.P. Sulla questione dei beni intestati a terzi (quota della coniuge), il ricorso di Spinola è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse (solo il terzo interessato può impugnare). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata la censura comune circa la previsione di confisca estesa ai beni "conseguiti in tempo successivo rispetto alla definitività della sentenza" (beni futuri): la confisca (in particolare per equivalente) può colpire solo beni esistenti al momento della pronuncia definitiva, pertanto la sentenza è stata annullata limitatamente alla parte che prevedeva la confisca dei beni futuri (l'annullamento è stato esteso anche a Gargiulo, benché non avesse dedotto specificamente quel motivo). In sintesi: la confisca sul "prodotto"/proventi è confermata; la previsione di confisca su beni acquisiti dopo la definitività è annullata.

Norme richiamate

  • art. 648-quater cod. pen.

    "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto"; e: "nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma... il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità... per un valore equivalente"

    La Corte interpreta la norma come autorizzazione alla confisca tanto del profitto quanto del prodotto del reato di riciclaggio; la confisca può riguardare l'intero valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa

  • art. 12-bis D.Lvo 74/2000

    Richiamato quale norma collegata alla confisca nei reati economico-fiscali; la confisca è obbligatoria per i proventi legati alle fattispecie rilevanti

  • art. 322-ter cod. pen. (richiamato per confronto giurisprudenziale)

    Normativa sulle confische in reati contro la pubblica amministrazione: la sentenza Massini (che interpreta art. 322-ter) limita la confisca al profitto individuale nei casi ivi disciplinati, ma la Corte stabilisce che tale principio non si estende automaticamente all'art. 648-quater (riciclaggio/prodotto)

  • Direttiva UE 2014/42

    La Direttiva definisce l'oggetto della confisca come 'provento' inteso come ogni vantaggio economico derivato direttamente o indirettamente da reati; conferma indirizzo europeo verso ampia nozione di provento

  • Direttiva UE 2024/1260

    Nuova direttiva che conferma e amplia l'obbligo per gli Stati membri di prevedere confisca di beni strumentali e proventi e la possibilità di confisca di valore equivalente; rilevante a supporto dell'interpretazione estensiva

  • Convenzioni internazionali (Vienna 1988; Palermo 2000; Convenzione di New York 2003)

    Le Convenzioni usano il termine 'proceeds'/'proventi' e giustificano la confisca dell'intero ammontare dei beni ottenuti o derivati dalla commissione di reati, sostenendo un'interpretazione estensiva

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata era una pronuncia di applicazione della pena ex art. 444

Massime di principio

  • In materia di riciclaggio (art. 648-bis e 648-quater c.p.) l'oggetto della confisca può essere il 'prodotto' o il 'provento' dell'operazione: la giurisprudenza e gli strumenti internazionali/UE ammettono un'interpretazione estensiva che consente la confisca dell'intero ammontare delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza
  • La pronuncia delle Sezioni Unite che limita la confisca al profitto individuale (es.: sentenza 'Massini' in tema di corruzione/art. 322-ter) non trova automaticamente applicazione alle fattispecie di riciclaggio disciplinate dall'art. 648-quater; occorre distinguere tra i diversi presupposti normativi
  • La confisca per equivalente, essendo misura di natura sanzionatoria, può colpire soltanto beni esistenti e nella disponibilità del condannato al momento della pronuncia definitiva: non sono ammissibili confische previste ex post su beni acquisiti successivamente (beni futuri)
  • Il sequestro (anche funzionale alla confisca) può essere disposto su beni che si rendano disponibili successivamente fino al momento della confisca, ma la confisca definitiva non può proiettarsi su acquisizioni future
  • Un imputato non ha interesse ad impugnare in proprio la confisca di beni intestati a terzi; tali terzi (es. coniuge proprietario) sono i legittimati ad agire per la restituzione o la difesa del diritto di proprietà
  • Nelle impugnazioni di sentenze di patteggiamento, vizi di illegalità della misura ablativa (es. confisca illegittima su beni futuri) sono rilevabili anche d'ufficio e possono portare all'annullamento della parte illegale della sentenza

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