Cassazione Penale, Sentenza n. 6972/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.). La difesa denunciava: 1) omissione e mancato confronto con una "perizia"/consulenza tecnica depositata prima della conversione del rito abbreviato, che avrebbe dimostrato l'impossibilita' di riconoscimento dell'imputato dalle immagini; 2) nullita' della sentenza per violazione del diritto di difesa per il mancato esame di detta consulenza; 3) vizio di motivazione nel valore probatorio del riconoscimento effettuato dagli operanti e nella valutazione delle attenuanti generiche e della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che l'elaborato tecnico depositato dalla difesa fosse una consulenza priva di "novum" probatorio, equiparabile a una memoria e quindi acquisibile ma non idonea a introdurre nuova prova nella fase di conversione del rito abbreviato disposto a seguito di citazione diretta. Ha confermato che, anche in assenza di immagini tecnicamente idonee, il riconoscimento informale effettuato dagli operanti costituisce indizio grave e preciso valutabile dal giudice di merito e che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la decisione, potendo altresi' integrare la motivazione mancante del primo giudice. Anche la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena e' stata respinta come insussistente e non sindacabile in Cassazione.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato (danneggiamento seguito da incendio); la Corte ha confermato la condanna fondata su valutazione indiziaria complessiva.
art. 233, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la possibilita' per le parti di nominare consulenti tecnici; la Corte distingue quando la consulenza introduce un novum probatorio da quando e' mera rappresentazione/valutazione degli elementi gia' acquisiti.
art. 438 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudizio abbreviato e' definito allo stato degli atti; usata per confermare i limiti probatori nella conversione del rito abbreviato dopo citazione diretta.
art. 442, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto dei documenti e degli atti utilizzabili per la deliberazione nello abbreviato; la Corte ha richiamato i limiti temporali per l'acquisizione di prove.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Previsione richiamata riguardo al procedimento abbreviato; menzionata nella censura sulla non considerazione della consulenza tecnica.
artt. 421, 421 bis, 422, cod. proc. pen.
Norme sull'udienza preliminare e sulle produzioni documentali: la Corte evidenzia che, se il rito abbreviato e' disposto in udienza preliminare, sono ammesse produzioni entro i termini; nel caso di citazione diretta i limiti sono piu' stringenti.
art. 554, 554 bis, 554 ter, 553 cod. proc. pen.
Richiamate per distinguere il rito instaurato con decreto o con citazione diretta e per definire quali atti possano essere acquisiti prima della conversione in abbreviato.
art. 604 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di nullita' e poteri del giudice d'appello: la mancanza di motivazione non rientra fra le ipotesi tassative che impongono la nullita' dell'impugnata; il giudice d'appello puo' integrare la motivazione.
art. 178, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile causa di nullita'; la Corte ha escluso che ricorra una nullita' di tal genere per la mancata acquisizione della consulenza in quelle fasi.
art. 62 bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in tema di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione della pena nel rispetto del potere discrezionale del giudice e del principio di proporzionalita'.
Massime di principio
- In un rito abbreviato chiesto dopo citazione diretta il compendio probatorio e' limitato agli atti trasmessi dal pubblico ministero e agli atti urgenti; le consulenze difensive che non introducono "novum" sono equiparate a memorie e non possono essere trattate come nuova prova.
- Una consulenza tecnica e' "novum" solo se introduce elementi non presenti nel fascicolo; se si limita a valutare elementi gia' acquisiti e non allega nuove fonti e' assimilata a una memoria valutativa.
- Il riconoscimento informale effettuato dagli operanti basato su foto o filmati e' una prova atipica che puo' costituire indizio grave e preciso; la sua valutazione resta rimessa al giudice di merito in base alla congruita' della motivazione.
- La mera carenza di motivazione del primo giudice non determina automaticamente la nullita' della sentenza se il giudice d'appello, in sede di pieno controllo, puo' integrare o redigere la motivazione mancante.
- Perche' la mancata considerazione di argomentazioni difensive costituisca vizio decisivo in cassazione, tali argomentazioni devono essere idonee, se fondate, a destrutturare concretamente la decisione del giudice alla luce dello standard probatorio applicato.
- La valutazione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nel sindacato di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicita' o insufficiente motivazione; il giudice puo' basare il giudizio di prevalenza anche su un unico elemento ritenuto decisivo.
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