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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 2071 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli -Simulazione di contratto - Presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base azionaria - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'accertamento fiscale sostenendo, da un lato, la simulazione della compravendita posta a fondamento della ricostruzione reddituale e, dall'altro, l'illegittima attribuzione personale degli utili extracontabili accertati in capo alla società. La questione riguardava quindi sia la prova della simulazione, sia la presunzione di distribuzione degli utili ai soci nelle società caratterizzate da una ristretta base azionaria.

La decisione

La contestazione è stata respinta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il contribuente deve dimostrare in modo certo la simulazione della compravendita, normalmente mediante una controdichiarazione scritta munita di data certa; non è sufficiente una deduzione generica o una prova meramente indiziaria non qualificata. Inoltre, per le società di capitali a ristretta base azionaria, è legittima la presunzione che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci. La presunzione può essere superata soltanto fornendo prova contraria, ad esempio dimostrando che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati o sono stati reinvestiti.

Norme richiamate

  • Art. 1415 c.c.

    La simulazione non è opponibile ai terzi in buona fede e produce effetti secondo le regole previste per i rapporti tra le parti e per i terzi; nel contesto fiscale, la sua allegazione deve essere adeguatamente provata.

  • Art. 1417 c.c.

    La prova della simulazione è soggetta a regole specifiche; nei rapporti tra le parti, quando si intende dimostrare un accordo simulatorio contrario a quanto risulta dal contratto, assumono rilievo i limiti della prova testimoniale e documentale.

  • Art. 2725 c.c.

    La prova testimoniale della simulazione è ammessa nei limiti in cui è ammessa la prova per testimoni del contratto; per superare il contenuto di un atto scritto, soprattutto in presenza di limiti probatori, occorre una documentazione idonea, quale una controdichiarazione con data certa.

Massime di principio

  • Quando il contribuente sostiene che un contratto fiscalmente rilevante è simulato, deve fornire una prova concreta, documentale e dotata di data certa; dichiarazioni tardive o mere ricostruzioni difensive possono non essere sufficienti.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi aumenta l'onere probatorio del contribuente, che deve dimostrare con precisione l'inesistenza, la diversa natura o la non imputabilità dei redditi ricostruiti dall'Amministrazione.
  • Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di utili extracontabili può essere imputato presuntivamente ai soci, poiché la ristretta compagine rende plausibile la conoscenza e la distribuzione degli utili.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta: il socio può contrastarla dimostrando che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti, utilizzati per esigenze societarie o comunque non distribuiti.
  • Per superare la presunzione non basta negare di aver ricevuto somme; occorre fornire elementi oggettivi, coerenti e documentati sulla destinazione degli utili.

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