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Sentenza

Sentenza n. 756/2026 - Latina, Sezione 2

per l’accertamento dell'obbligo di provvedere e, conseguentemente, dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull'istanza presentata dalla ricorrente con diffida pec del -OMISSIS-, volta a portare a termine il procedimento sanzionatorio instaurato nei confronti della controinteressata; nonché per la conseguente condanna del Comune stesso a portare a termine il procedimento sanzionatorio ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, mediante l'adozione degli atti giuridici e materiali necessari ai fini dell’integrale esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; nonché per la nomina ex art. 117, comma 3 del cod.proc.amm., per il caso di ulteriore inerzia del Comune, di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202501103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza-diffida diretta a ottenere il completamento del procedimento sanzionatorio e l’esecuzione di un’ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria confinante, aveva ottenuto l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato alla controinteressata, con pronunce confermate anche in appello. Il Comune aveva successivamente adottato un’ordinanza di demolizione, ma, a fronte della diffida della ricorrente, era rimasto inerte rispetto al completamento degli adempimenti esecutivi. La ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna del Comune a completare il procedimento sanzionatorio e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità, sostenendo di avere già adottato gli atti conseguenti all’ordinanza di demolizione, tra cui l’acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale, la presa di possesso, la trascrizione del provvedimento e l’irrogazione della sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione. La ricorrente ha replicato che mancava ancora il provvedimento di demolizione d’ufficio dell’immobile abusivo a spese del responsabile dell’abuso, previsto dall’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della residua inerzia accertata. Ha rilevato che il Comune aveva già adottato gli atti relativi all’acquisizione gratuita delle aree e all’irrogazione della sanzione pecuniaria, ma non aveva ancora adottato il provvedimento di demolizione d’ufficio dell’immobile abusivo a spese del responsabile. Il giudice ha ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere, valorizzando la posizione qualificata e differenziata della ricorrente quale proprietaria confinante e soggetto che aveva promosso i precedenti giudizi, nonché la natura doverosa dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi previsti dagli artt. 27, 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001 e il generale obbligo di conclusione del procedimento sancito dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990. Ha precisato che il giudizio sul silenzio può riguardare l’inerzia nell’adozione di provvedimenti amministrativi, non condotte materiali non riconducibili neppure mediatamente a tali provvedimenti. Ha assegnato al Comune 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adottare il provvedimento di demolizione d’ufficio. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Latina, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato. È stata inoltre disposta la trasmissione della decisione, dopo il passaggio in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti e all’organismo di valutazione interna dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001

    Impone, in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, l’adozione del provvedimento di demolizione d’ufficio dell’immobile abusivo a spese del responsabile dell’abuso.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione; l’irrogazione della sanzione non esaurisce, nel caso esaminato, gli ulteriori adempimenti esecutivi necessari.

  • artt. 27, 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001

    Configurano come doverosi i poteri comunali di vigilanza e repressione dell’attività edilizia abusiva, i quali non si esauriscono con l’ingiunzione di demolizione quando questa rimanga ineseguita.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    Sancisce l’obbligo generale dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso, applicabile anche agli adempimenti esecutivi previsti dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 2, commi 8 e 9, l. n. 241/1990

    Fondano la trasmissione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti e all’organismo di valutazione interna dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il proprietario confinante inciso dal mancato esercizio dei poteri repressivi edilizi, soprattutto se ha partecipato ai precedenti giudizi relativi agli abusi, dispone di una posizione qualificata e differenziata idonea a chiedere, mediante il rito sul silenzio, l’accertamento dell’obbligo comunale di completare il procedimento sanzionatorio.
  • L’obbligo dell’amministrazione di provvedere mediante atto espresso sussiste quando l’adozione del provvedimento sia imposta dalla legge, da un regolamento, da un atto di autolimitazione amministrativa, dai principi generali o dalle peculiarità del caso, in presenza di una situazione soggettiva qualificata del privato.
  • L’obbligo comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi non si esaurisce nell’adozione dell’ingiunzione di demolizione: quando l’ordine rimane ineseguito, il procedimento sanzionatorio deve essere portato a compimento mediante gli ulteriori provvedimenti previsti dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, inclusa la demolizione d’ufficio a spese del responsabile.
  • Nel giudizio avverso il silenzio l’oggetto della cognizione è l’inerzia nell’adozione di provvedimenti amministrativi; non possono invece essere direttamente imposte, attraverso tale rito, condotte meramente materiali non riconducibili neppure mediatamente all’adozione di un provvedimento.
  • Accertato l’obbligo di provvedere, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adozione dell’atto e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a sostituirsi all’amministrazione in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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