Sentenza n. 399/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27/02/2024, avente ad oggetto la cd. carta del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 57/2024, relativa al riconoscimento della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 57/2024, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 18 dicembre 2024, non era stata appellata nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza che il Ministero avesse rilasciato la Carta o accreditato le somme dovute. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione entro 60 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e la persistente mancata esecuzione del titolo. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il rilascio della Carta del docente e l'accredito delle somme spettanti. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare i poteri a dirigenti o funzionari competenti e a ricorrere, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto interno all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e, in particolare, dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., applicabile all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 115 c.p.a.
Dopo la riforma Cartabia, l'apposizione della formula esecutiva non è necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; disciplina inoltre il pagamento in conto sospeso e costituisce condizione per procedere all'ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, la formula esecutiva non è più necessaria per l'esecuzione del titolo e, correlativamente, per l'accesso al giudizio di ottemperanza.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello nel termine lungo determina il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 2, l. 31 dicembre 1996, n. 669
Consente, in caso di insufficiente capienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario anche senza apposizione della formula esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a.
- Per l'ottemperanza nei confronti delle amministrazioni dello Stato relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente la sentenza entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un soggetto interno all'Amministrazione debitrice, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti; in tal caso non spetta alcun compenso commissariale.
- L'insufficiente capienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato relativo a somme dovute, potendo il commissario ricorrere, ricorrendone i presupposti, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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