Sentenza n. 1841/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico straordinario per il rilascio di sedici nuove licenze taxi, approvata con determinazione dirigenziale n. 2152 del 24 dicembre 2025, nella parte in cui non collocava il ricorrente in posizione utile
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria della procedura indetta dal Comune di Pisa per il rilascio di sedici nuove licenze taxi, comprese tre licenze abbinate a veicoli attrezzati per l’accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria, lamentando la propria esclusione dall’elenco degli idonei assegnatari e chiedendo l’annullamento della graduatoria e degli atti presupposti e conseguenti. Il testo non specifica i singoli vizi dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio la graduatoria impugnata è stata sostituita dalla nuova graduatoria approvata con determinazione n. 688 del 16 aprile 2026, nella quale il ricorrente è stato collocato in posizione utile. Poiché la situazione soggettiva fatta valere è stata così soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia regolato le spese secondo la soccombenza virtuale, rilevando che il nuovo provvedimento riconosceva la fondatezza delle doglianze, e ha condannato il Comune a rifondere le spese della fase di merito, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Per la fase cautelare, alla cui domanda il ricorrente aveva rinunciato all’udienza camerale del 19 marzo 2026, le spese restano a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di impugnazione di una graduatoria, l’amministrazione sostituisce l’atto contestato con una nuova graduatoria che colloca il ricorrente in posizione utile, soddisfacendo la situazione soggettiva azionata, viene meno la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a un provvedimento sopravvenuto che riconosce la fondatezza delle doglianze, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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