Cassazione Penale, Ordinanza n. 13601/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per estorsione e proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo deduceva violazione di legge per difetto dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 629 c.p., sostenendo che la condotta non avesse natura estorsiva; la Corte rileva che la doglianza riproduceva censure già formulate in appello e disattese con motivazione congrua, traducendosi inoltre in una richiesta di nuova lettura del merito. Con il secondo motivo invocava la violazione di legge in relazione all'art. 629 c.p. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023, ma la censura era nuova e non risultava previamente dedotta in appello, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Con il terzo motivo lamentava vizio di motivazione dell'intera sentenza d'appello per contraddittorietà e illogicità del giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logica e immune dai denunciati vizi, e che la doglianza si risolvesse in una contestazione del fatto e della valutazione probatoria, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando: per il primo motivo la mera reiterazione di censure già respinte in appello e la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito; per il secondo motivo la novità della questione non dedotta in appello, con violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; per il terzo motivo l'assenza di reali vizi logici della motivazione d'appello e la natura, in realtà, fattuale delle censure. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
È la norma incriminatrice dell'estorsione richiamata dai motivi di ricorso; la Corte non ne rilegge il contenuto nel merito, ma osserva che la sentenza di appello aveva correttamente qualificato le condotte come estorsive perché finalizzate a conseguire un profitto economico mediante minacce.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La questione non previamente dedotta in appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 52 D.Lgs. 196/03
Richiamato solo nell'avvertenza finale sulla diffusione del provvedimento, per l'omissione dei dati identificativi.
Sentenza Corte Cost. 15 giugno 2023, n. 120
È menzionata come parametro normativo sopravvenuto evocato dal ricorrente con il secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità rispetto all'appello.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Richiamata per affermare che non è consentito riproporre in cassazione motivi già dedotti in appello e disattesi.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Richiamata nello stesso senso sulla non proponibilità di doglianze meramente reiterative.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Richiamata per il principio secondo cui in cassazione non è consentita una diversa lettura del merito probatorio.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza possibilità di controllo sulla rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
Richiamata per il principio secondo cui il travisamento del fatto non può tradursi in una rivalutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, censure già dedotte in appello e specificamente disattese con motivazione non illogica.
- La questione non devoluta al giudice di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione; la sua introduzione è preclusa dall'art. 606, comma 3, c.p.p. e comporta inammissibilità del ricorso.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, ma si limita a verificare la presenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
- Il travisamento del fatto non può essere utilizzato per sollecitare una diversa lettura delle prove o per contestare l'attendibilità dei testimoni; la Corte può solo verificare l'esistenza del mezzo di prova e la corrispondenza del suo esito a quanto affermato dal giudice di merito, senza sostituirsi a quest'ultimo.
- Quando la sentenza di merito motiva in modo congruo sulla natura estorsiva delle condotte, evidenziando la minaccia finalizzata al conseguimento di un profitto, il ricorso che contesti tale qualificazione senza individuare reali vizi logici è inammissibile.
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